20 febbraio 2008

Tuvixeddu - Sentenza TAR n.1 - Coimpresa

Pubblico integralmente la sentenza del TAR (127/2008) su Tuvixeddu, scaturita dal risorso effettuato (e vinto) dalla Coimpresa.
Per questioni di correttezza, la pubblico integralmente in modo tale che chiunque la legga possa farsi un'idea di tutta la situazione compresi gli antefatti che sono stati abbondantemente "liberamente interpretati" ad uso e consumo di chi aveva come unico interesse la disinformazione.
A breve pubblicherò le altre due sentenze in materia di Tuvixeddu basate sui ricorsi del Comune di Cagliari (che ha vinto) e Cocco Raimondo Costruzioni (idem).
Buona lettura.

8 Febbraio, 2008
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 127/2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 168/2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 168/2007 proposto da Nuove Iniziative Coimpresa Srl, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Gualtiero Cualbu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Corda ed Antonello Rossi, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Bellini n. 26, presso lo studio dell'avv.to Rossi;

contro

La Regione Autonoma della Sardegna in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Gian Piero Contu e Paolo Carrozza ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso gli uffici regionali, viale Trento n. 69;

Il Direttore regionale del servizio tutela del paesaggio di Cagliari, non costituito in giudizio;

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Cagliari ed Oristano, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura distrettuale dello Stato in Cagliari, via Dante n. 23, presso i cui uffici sono domiciliati;

e nei confronti

del comune di Cagliari, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Melis, Marcello Vignolo, Massimo Massa, Ovidio Marras ed elettivamente domiciliato in Cagliari, piazza del Carmine n. 22, presso lo studio dell'avv.to Vignolo;

di Renato Soru, Carlo Mannoni, Franco Sardi, Antonello Salis, non costituitisi in giudizio;

dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, in persona dell'assessore pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

dell'arch. Paolo Scarpellini, dell'arch. Stefano Gizzi, del dott. Vincenzo Santoni; del prof. Ignazio Camarda, della prof.ssa Maria Antonietta Mongiu, dell'arch. Sandro Roggio, del prof. Raimondo Zucca, non costituiti in giudizio;

di Cocco Raimondo costruzioni, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Ballero e Benedetto Ballero ed elettivamente domiciliato in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76;

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo,

- della determinazione del 11 gennaio 2007, n. 4 con la quale il Direttore del servizio tutela del paesaggio di Cagliari dell'Assessorato regionale della P.I. ha stabilito di inibire per 90 giorni tutti i lavori riferibili ad opere pubbliche o a carattere privato nella zona Tuvixeddu- Tuvumannu e di sospendere tutti i lavori riferibili alle stesse opere;

- della direttiva del 11 gennaio 2007 n. 19/GAB/XIV.12.2 impartita dall'Assessore regionale della P.I. al Direttore generale del servizio tutela del paesaggio di Cagliari;

- delle disposizioni del 9 gennaio 2007 impartite dal Presidente della regione all'assessorato regionale della P.I., relativo alla inibizione e sospensione dei lavori in corso a Tuvixeddu- Tuvumannu.

Quanto ai motivi aggiunti, depositati il 9 maggio 2007:

- del provvedimento del 21.2.2007, con il quale la Commissione regionale per il paesaggio per la Sardegna, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 42/2004 ha proposto che il contesto Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis, sia dichiarato di notevole interesse pubblico;

- della deliberazione della Giunta n. 51/12 del 12.12.2006, recante "Istituzione della Commissione regionale prevista dall'art. 137 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42″;

- degli atti con i quali l'amministrazione regionale ha chiesto che, a norma dell'art. 138 del D. Lgs. n. 42/2004 la Commissione regionale, di cui all'art. 137 formulasse una proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area Tuvixeddu- Tuvumannu;

- dell'atto del 10 gennaio 2007, con il quale il Direttore generale dell'assessorato regionale della P.I. ha convocato la Commissione regionale di cui all'art. 137 del codice Urbani;

- dell'atto del 15 gennaio prot. n. 335 con il quale il Direttore del servizio Tutela del paesaggio di Cagliari ha comunicato che l'amministrazione regionale - Assessorato della P. I. - ha avviato il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico della suddetta zona;

- dei verbali della Commissione regionale per il paesaggio e di tutte le valutazioni e le determinazioni ivi contenute;

- di tutte le riunioni della commissione regionale di cui all'art. 137 del codice Urbani;

- del "Regolamento interno" per i lavori della suddetta commissione regionale;

quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il 16 ottobre 2007:

* della delibera della Giunta regionale della Sardegna che ha approvato la proposta della commissione regionale di vincolo, che ha dichiarato di notevole interesse pubblico paesaggistico l'area di Tuvixeddu- Tuvumannu -Is Mirrionis n. 31/12 del 22 agosto 2007, che ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai soggetti interessati alla proposta di vincolo e che ha dato mandato agli assessori competenti affinché venga rapidamente realizzato, anche in collaborazione col comune di Cagliari, il progetto di tutela, conservazione ripristino delle suddette aree secondo le indicazioni di cui allo studio del prof. Gilles Clement;

VISTO l'atto di intervento ad adiuvandum della società Cocco Raimondo depositato in data 14 settembre 2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
VISTI i motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14 novembre 2007 il consigliere Rosa Panunzio;

UDITI i difensori delle parti, come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

F A T T O

L'area di Tuvixeddu - Tuvumannu -Is Mirrionis, ricadente nell'ambito del centro urbano di Cagliari e oggetto del provvedimento di riqualificazione urbana, è vasta circa 48 ettari. Sul versante ovest di Tuvixeddu si trova una importante necropoli fenicio-punica e romana, sulla quale esiste un vincolo archeologico ex artt. 1, 3 e 21 della legge 1089/1939. Il vincolo riguardava prima una piccola area, ma è stato successivamente allargato fino a coprire l'intera area interessata dalla necropoli d'estensione di circa 12 ettari, protetta in parte da vincolo diretto ed in parte da vincolo indiretto.

Sin dal 1997, il complesso di cui sopra è stato vincolato quasi per intero ai sensi della legge 1497/1939 (vincolo paesaggistico).

A fine anni 70' il comune di Cagliari ha realizzato, ai margini della suddetta zona, due interventi di edilizia economica e popolare, occupando vaste aree di proprietà privata.

L'area è stata per lungo tempo utilizzata per attività di cava ed stata anche oggetto di dimore abusive occasionali.

La società Coimpresa, ha sottoposto all'attenzione del comune un progetto di "Riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S.Avendrace". Il consiglio comunale di Cagliari con deliberazione 1 ottobre 1997 n. 169 ha espresso parere favorevole sulla proposta urbanistica presentata dalla Compresa riguardo al PIA di cui alla L.R. 14/1996, ha invitato il Sindaco a stipulare l'accordo di programma ed a ricercare una proposta transattiva extra giudiziale del contenzioso esistente con i proprietari delle aree interessate dagli interventi di E.E.P.

Nel frattempo, il 16.10.1997, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari, costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 1497/1939 e dell'articolo 33 della legge regionale n. 45/1989, aveva apposto il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 1, n. 3 e 4 della legge 1947/1939 su un'ampia area che comprende quasi per intero i colli di Tuvixeddu- Tuvumannu, da via San Avendrace sino a Piazza D'Armi.

Per effetto di questo provvedimento della Commissione provinciale, tutti i progetti di modificazione dei luoghi sono stati accompagnati dall'autorizzazione prevista, dapprima, all'articolo 7 della legge 1497/1939, quindi dall'articolo 151 del decreto legislativo n. 490/1999 e, oggi, dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004.

Il progetto della società Nuove Iniziative Coimpresa, in particolare, sottoposto all'esame dell'Ufficio Tutela del paesaggio, costituito presso l'Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, ha ottenuto l'autorizzazione n. 3015 del 27/5/1999. In tale provvedimento si articolano una serie di considerazioni molto favorevoli rispetto al progetto, in particolare si sottolinea che è apprezzabile la scelta di ridefinire totalmente il comparto e che "l'intervento progettato consente di ricucire un brano del tessuto urbano particolarmente significativo nel contesto cittadino".

Il progetto del parco di Tuvixeddu aveva acquisito il parere della sovrintendenza archeologica di Cagliari in data 20 ottobre 1998 n. 4904/1.

Tra i dati più significativi si rileva che la superficie complessivamente interessata all'intervento è di circa 48 ettari, di cui 34 sono destinati a standards e a zona H -parco archeologico, mentre i 14 residui ad insediamenti edilizi.

In data 27/6/2000, negli uffici del Servizio sistema informativo ambientale, valutazione impatto ambientale ed educazione ambientale (SIVEA), istituito presso l'Assessorato regionale difesa dell'ambiente, e competente in Sardegna per la procedura di valutazione di impatto ambientale, si è tenuta una conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dello stesso servizio, degli assessorati regionali alla pubblica istruzione e all'urbanistica, della sovrintendenza archeologica di Cagliari-OR, della soprintendenza ai beni ambientali di Cagliari-OR e dell'assessorato all'urbanistica del comune di Cagliari.

All'unanimità, la conferenza istruttoria ha approvato la relazione del Servizio (SIVEA) allegata al verbale ed ha escluso che l'intervento, per le sue caratteristiche dovesse essere sottoposto a procedura di VIA.

Il 25 luglio 2000 la Giunta regionale, con deliberazione n. 32/28, ha recepito il parere positivo della conferenza istruttoria del 27/6/2000 accogliendo la proposta dell'Assessore alla difesa dell'ambiente di concerto con quello della pubblica istruzione.

Con deliberazione n. 64 adottata il 25/7/2000, il consiglio comunale di Cagliari ha approvato la bozza di transazione proposta, nell'ambito dell'accordo di programma dalla Coimpresa e da altri proprietari coinvolti dagli espropri; in virtù di questa proposta il contenzioso esistente è stato definito con un esborso complessivo di 43 miliardi, a fronte di 63 miliardi di debito che risultavano a carico del comune di Cagliari.

In data 15/9/2000 è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro tra il comune di Cagliari, la Regione Autonoma dalla Sardegna, l'Assessorato regionale degli enti locali, la Società Iniziative Coimpresa, le signore Rosanna e Pier Franca Sotgiu, la Edilstrutture sas e la signora Anna Maria Mulas, concernente "progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei Colli di S. Avendrace PIA CA 17 Sistema dei Colli."

L'art. 3, comma 1, primo alinea, dell'accordo di programma stabilisce che la Regione Autonoma dalla Sardegna conferma il finanziamento di cui alla bozza di accordo del PIA CA 17 Sistema dei Colli allegato b), attraverso gli assessorati competenti, si impegna a mettere a disposizione del comune di Cagliari la somma di 12 miliardi per la realizzazione del Parco Archeologico Urbano.

Il 3/10/2000 è stato, quindi, stipulato un accordo di programma inerente al PIA CA 17, autonomo rispetto all'accordo di programma del 15/9/2000, ma collegato ad esso. L'accordo di programma connesso al PIA CA è stato adottato con delibera di giunta regionale n. 37/1 del 13/9/2000 ed è stato sottoscritto dal Presidente della regione Sardegna, dagli Assessori regionali della programmazione, degli enti locali, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, dall'amministrazione provinciale di Cagliari, dal comune di Cagliari e dalla società Coimpresa.

Con deliberazione n. 114 del 10.10.2000 il Consiglio comunale di CA ha ratificato l'accordo di programma del 15.9.2000.

Con decreto 21 novembre 2000 n. 180 il Presidente della giunta regionale ha approvato l'accordo di programma relativo al PIA CA 17, mentre con successivo decreto del 29 dicembre 2000 n. 208 lo stesso Presidente ha approvato l'accordo di programma quadro.

Il 17.5.2002 e il 25.5.2003 si è tenuta una conferenza di servizi convocata dal comune di Cagliari, ai sensi dell'art. 7 della legge 109/1994, per ottenere il parere di tutte le amministrazioni interessate in ordine al progetto delle opere di urbanizzazione primaria predisposto dalla società N.I. Coimpresa; tutte le amministrazioni interessate, compresa la Sovrintendenza archeologica, hanno espresso parere favorevole.

Con convenzione sottoscritta il 5.6.2003 la società N.I. Coimpresa ha ceduto al comune le aree occorrenti per la viabilità, i parcheggi, il verde pubblico, il parco archeologico ed i servizi connessi alle residenze. Inoltre la medesima convenzione ha individuato le aree di proprietà privata destinate ad uso pubblico.

Il 26.11.2003, con la consegna dei lavori per la costruzione del parco archeologico urbano di Tuvixeddu, ha avuto inizio l'attuazione del progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei Colli di S. Avendrace comprendente anche la viabilità di penetrazione urbana via Cadello - via S. Paolo e d'interconnessione tra l'asse mediano di scorrimento, l'asse litoraneo e le SS 130, 131, 195 e 554 i cui lavori sono stati consegnati il 3.10.2005 - il museo archeologico- i cui lavori sono stati consegnati il 29.12.2005 e gli interventi dei privati.

In data 14 ottobre 2005 il Presidente della giunta regionale, il Sindaco di Cagliari ed la società Coimpresa sottoscrivono un atto preventivo di intesa per la individuazione di tratti di viabilità di interesse urbano relativi al PIA, nel quale convengono che non si ritiene essenziale, per la validità dell'iniziativa nel suo complesso, la realizzazione dell'ultimo tratto della viabilità di piano, individuato come 3° lotto.

Con delibera della Giunta regionale n. 22/3 del 24.5.2006 è stato adottato il PPR, definitivamente approvato con delibera n. 36/7 del 5.9.2006, con tale strumento è stata ampliata l'area già sottoposta a vincolo paesaggistico.

Con decreto 9 agosto 2006 n. 2323 l'assessore regionale della pubblica istruzione ha dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 la zona di Tuvixeddu- Tuvumannu; con successivo decreto del 12 ottobre 2006 n. 2836 lo stesso assessore ha parzialmente modificato il precedente decreto. Tali atti sono stati impugnati davanti al TAR dall'attuale ricorrente con ricorso n. 856/2006.

Nella camera di consiglio del 15 novembre 2006, fissata per la decisione della domanda cautelare, la regione ha depositato in giudizio il decreto del 14 novembre con il quale l'assessore ha revocato questi decreti.

Con determinazione del 11 gennaio 2007 n. 4 il direttore del Servizio regionale tutela del paesaggio di Cagliari (a seguito della direttiva impartitagli dall'Assessore della pubblica istruzione) ha inibito e sospeso tutti i lavori relativi alle opere pubbliche e private in corso di realizzazione nel colle di Tuvixeddu - Tuvumannu.

Contro tale determinazione è stata proposto ricorso giurisdizionale, deducendo i seguenti motivi di censura:

1. violazione degli artt. 12, 15 e 16 della l.r. 22 agosto 1990 n. 40 e degli artt. 7, 8 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241;
2. violazione degli artt. 8, 21,22,23, 24 e 25 della l.r. 13 novembre 1998, n. 31, incompetenza, eccesso di potere per sviamento;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 5, della l.r. n. 31/1998, eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione;
4. Violazione e falsa applicazione degli art. 150 e 157 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione;
5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 59 delle NTA del piano paesaggistico;
6. Violazione dell'art. 159, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004;
7. Violazione dell'art. 15, commi 1 e 2 lett. A), delle NTA del PPR;
8. Violazione dell'art. 21, comma 5, della l.r. n. 31/1998, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione;
9. Violazione dell'art. 15 legge n. 241/1990, anche in relazione all'art. 11 della stessa legge, eccesso di potere;
10. Violazione dell'accordo di programma del 15 settembre 2000 e dell'accordo di programma del 3 ottobre 2000, delle norme di legge in base alle quali sono stati predisposti e stipulati e dei principi generali in tema di accordi di programma e di programmazione negoziata, violazione dell'art. 1175, 1176, 1372, 1373 e 1375 del c.c., eccesso di potere per contraddittorietà, falsità dei presupposti, illogicità e difetto assoluto di motivazione.

Con determinazione del 27 febbraio n. 215 il Direttore del servizio tutela del paesaggio ha revocato il provvedimento impugnato.

In precedenza, con deliberazione n. 51/12 del 12.12.2006, adottata ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 42/2004, la giunta aveva istituito una commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili di cui all'art. 136 del codice Urbani.

Con deliberazione n. 1/2 del 9.1.2007 la giunta ha incaricato l'assessore regionale della P.I. di fare quanto necessario per estendere il progetto di parco archeologico e di museo fenicio punico della zona di Tuvixeddu, in vista di una successiva espropriazione.

La commissione regionale è stata convocata il 10.1.2007, si è poi riunita sette volte ed infine, il 21.2.2007, con otto voti favorevoli ed il voto contrario del sovrintendente per i beni archeologici di CA e OR, ha approvato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Tuvixeddu.

Contro tale provvedimento e contro tutti gli atti del procedimento la società Coimpresa ha proposto motivi aggiunti depositati il 9 maggio 2007.

Con delibera della Giunta del 22 agosto n. 31/12 è stata, infine, approvata la proposta della Commissione regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area di Tuvixeddu- Tuvumannu -Is Mirrionis e, con la stessa, è stato dato mandato agli assessori competenti affinché fosse rapidamente realizzato, anche in collaborazione col comune di Cagliari, il progetto di tutela, conservazione ripristino delle suddette aree secondo le indicazioni di cui allo studio del prof. Gilles Clement.

Contro tale ultima deliberazione ha proposto la stessa società secondi motivi aggiunti depositati il 16 ottobre 2007.

Le censure dedotte con i primi e secondi motivi aggiunti sono le seguenti.

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 137 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 33 della l.r. 22 dicembre 1989 n. 45, eccesso di potere per difetto di motivazione, incompetenza, illegittimità derivata. L'art. 137 del D. Lgs. n. 42/2004 attribuisce alle regioni il compito di nominare una o più commissioni perché formulino le loro proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili. La disciplina di cui al suddetto decreto deve essere attuata con una legge regionale che stabilisca il numero, le modalità di nomina dei componenti, l'organo regionale che deve procedere alla nomina; nel frattempo deve applicarsi l'art. 33, comma 4, della l.r. n. 45/1989, concernente le commissioni provinciali;

2) incompetenza della giunta regionale in violazione dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1994. La nomina della commissione è di competenza dei dirigenti e non dell'organo politico;

3) violazione dell'art. 137 del D. LGS 42/2004 eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, illegittimità derivata; con la delibera di giunta n. 51/12 del 12.12.2006 si è stabilito che in tutta la Sardegna ci sarà un'unica commissione che opererà, di volta in volta, convocando i membri aventi la specifica competenza territoriale; pertanto, sono stati estromessi dalle sedute della commissione i direttori dei servizi tutela del paesaggio di OR, Sassari e Nuoro, il sovrintendente per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e il sovrintendente per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro, i quali non hanno, quindi, partecipato alle riunioni: trattandosi di un'unica commissione regionale la sua competenza territoriale si estende all'intera isola, quindi, dovevano ritenersi componenti necessari della stessa i soggetti sopra elencati ed illegittimamente estromessi;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 137, comma secondo, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, illegittimità del procedimento di scelta dei componenti della commissione regionale; l'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 prescrive che l'individuazione dei componenti la commissione deve avvenire "nell'ambito di terne designate, rispettivamente dalle Università aventi sede della regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349″; la previsione di un termine prima della scadenza del quale la regione non può procedere alle nomine al di fuori delle terne, appare significativa della obbligatorietà in capo alla regione di richiedere agli enti indicati la formazione delle terne di nominativi;

5) violazione e falsa applicazione dell'art. 137, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con particolare riferimento alla qualificata, pluriennale e documentata esperienza nella tutela del paesaggio dei componenti di nomina discrezionale della regione; dai curricula risulta che nessuno dei componenti esterni della commissione nominata dalla giunta, aveva una documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio;

6) violazione dell'accordo di programma del 15 settembre 2000 e dell'accordo di programma del 3 ottobre 2000, delle norme di legge in base alle quali essi sono stati predisposti e stipulati e dei principi generali in tema di "accordo di programma" e di " programmazione negoziata", violazione degli artt. 1175, 1176, 1372 e 1375 del c.c., eccesso di potere per contraddittorietà, falsità dei presupposti, illogicità e difetto assoluto di motivazione e sviamento, illegittimità derivata; già nell'agosto del 2006 si era manifestata da parte dell'assessore regionale della P.I. la volontà di impedire l'esecuzione dell'accordo di programma. Con il vincolo impugnato ormai è resa impossibile la realizzazione di due accordi di programma, con la conseguenza che si ritorna alla situazione giuridica precedente, non si potrà più realizzare il parco archeologico ed il relativo museo. Il danno sarebbe per tutta la collettività, ma la regione non può sottrarsi legittimamente alle obbligazioni contratte con l'approvazione e la sottoscrizione dei due accordi. Attraverso tali accordi ciascuna amministrazione autolimita la propria discrezionalità per ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele. Il carattere obbligatorio degli accordi sussiste sia che si acceda alla tesi della loro natura negoziale sia alla tesi della loro natura pubblicistica. Il potere esercitato prima della stipulazione dell'accordo può ritenersi pubblico, ma una volta concluso lo stesso, si applica il diritto privato. L'inadempimento all'accordo costituisce un vero e proprio inadempimento contrattuale e, pertanto, obbliga le amministrazioni inadempienti a risarcire i danni. L'amministrazione regionale non ha tenuto conto del preesistente vincolo paesaggistico né degli accordi di programma, né delle autorizzazioni già rilasciate. Infine, la richiesta di introduzione del vincolo non era diretta ad istituire un corretto vincolo paesaggistico, ma solo a fare venire meno la validità dei due accordi di programma ed impedirne la realizzazione.

7) violazione e falsa applicazione dell'art. 138 del D.Lgs 42/2004 e dei principi generali in tema di funzionamento dei collegi perfetti, violazione dell'art. 14 del regolamento interno della commissione. Alcuni componenti della commissione non hanno partecipato alle deliberazioni e si sono fatti sostituire da delegati, secondo quanto previsto illegittimamente dalla delibera n. 51/12 del 12.12.2006 che prevede, per l'appunto, che ciascun componente di diritto della commissione può farsi sostituire da un suo delegato; trattasi di collegio perfetto, pertanto, le operazioni della commissione dovevano essere svolte dal plenum dei componenti perché esse si concretano in valutazioni di carattere tecnico-discrezionale che non possono prescindere, per la corretta formazione del processo decisionale, dal contributo necessario ed infungibile di tutti i suoi componenti;

8) violazione e falsa applicazione dell'art. 138, primo comma, del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere per omessa consultazione del comune di Cagliari. La norma richiamata prevede la consultazione sostanziale del comune di Cagliari nell'ambito dell'attività istruttoria, diretta all'acquisizione degli elementi necessari per la dichiarazione di notevole interesse pubblico: nelle due audizioni del 29 gennaio 2007 e del 21 febbraio 2007, i rappresentanti del comune di Cagliari hanno evidenziato che esistevano importanti lavori in corso e che il venir meno dell'accordo di programma avrebbe comportato danni ingenti. In realtà, il comune è stato semplicemente informato delle decisioni già assunte. L'art. 132 del D.lgs. n. 42/2004 prevede che le amministrazioni pubbliche cooperino per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi, ma dai verbali delle sedute della commissione è emerso che già il 29 gennaio 2007, la commissione regionale aveva elaborato una dettagliata proposta di deliberazione di notevole interesse pubblico senza aver ancora consultato il comune di Cagliari. La richiesta del sindaco di poter consultare il Consiglio comunale è stata del tutto ignorata e nella seduta del 21 febbraio è stata sollevata la questione di una ulteriore audizione del Sindaco vista la inesistente precedente consultazione. Ma la seconda audizione viene fatta quando l'istruttoria è conclusa ed è stato approvato lo schema di proposta;

9) violazione e falsa applicazione dell'art. 138 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 22, violazione degli artt. 2 e 9 del "Regolamento interno per i lavori della commissione regionale", eccesso di potere per insussistenza e falsità dei presupposti ai fini dell'adozione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Tuvixeddu - Tuvumannu, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione; la commissione non ha svolto una adeguata istruttoria, non solo non ha acquisito tutte le informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, ma addirittura alcuni suoi membri hanno formato l'istruttoria preventivamente ed all'esterno. La proposta non è stata corredata da alcuna documentazione fotografica, dalla lettura dei verbali emerge che l'intendimento della commissione era pregiudizialmente quello di aggravare il vincolo preesistente senza la preliminare obbligatoria istruttoria. Lo stesso sopralluogo effettuato dalla commissione non ha riguardato l'area della società ricorrente;

10) eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione; la commissione ha utilizzato criteri di valutazione di natura archeologica, ha utilizzato criteri labili imprecisi ed immotivati per determinare l'estensione dell'area sottoposta a vincolo e la sua estensione; ha espresso le sue valutazioni senza tenere conto dei preesistenti vincoli paesaggistici ed archeologici, non ha tenuto conto che le aree di edilizia privata, che occupano ambiti periferici rispetto ai luoghi di interesse archeologico e paesaggistico, hanno una evidente funzione di cerniera fra le zone tutelate e l'apparato urbano che le circonda, non ha tenuto conto che le trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si sono succedute nel tempo hanno confermato l'inesistenza di ritrovamenti di particolare rilevanza archeologica, al di fuori del perimetro coperto dal vincolo archeologico, né che nell'areale in questione non esiste alcun Sito di Interesse Comunitario e che la maggior parte degli habitat citati non solo sono assenti, ma non vengono citati nell'elenco floristico di B. De Martis, opera utilizzata dalla commissione come documento bibliografico di riferimento. Non ha fatto alcuna analisi e valutazione dell'area interessata in relazione agli aspetti urbani, urbanistici, residenziali dell'insediamento umano presente ed ha motivato la propria proposta dando rilievo alla storia del sito. Ha proposto una perimetrazione non coerente con la valenza storico-culturale che la stessa commissione ha dato all'area in oggetto, etc.;

11) violazione dell'art. 15 del "Regolamento interno dei lavori della commissione regionale", eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. In violazione dell'articolo citato la proposta ha determinato un impedimento assoluto alla realizzazione della quasi totalità degli interventi previsti dai due accordi di programma,

12) violazione dell'art. 138 del d. lgs. 42/2004, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; la commissione avrebbe dovuto dare congrua motivazione in ordine alle ragioni dell'ampliamento del vincolo, spiegando esaurientemente perché il vincolo esistente deve ritenersi inadeguato.

A seguito della deliberazione della giunta regionale n. 31/12 del 22 agosto 2007, con la quale è stata approvata la proposta della commissione regionale per il paesaggio (oggetto del ricorso introduttivo), la società ricorrente propone secondi motivi aggiunti, espressamente rivolti contro l'ultimo atto impugnato con i quali deduce:

13) violazione dell'art. 140 del d. lgs. n. 42/2004 e dell'art. 8 della l.r. 13 novembre 1998 n. 31, incompetenza; la giunta è incompetente ad adottare la delibera impugnata, nel caso di specie, la stessa andava assunta dal dirigente, in virtù dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 31/1998, difatti solo i dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e non sussiste nessuna specifica disposizione di legge regionale che deroghi a tale principio;

14) violazione dell'art. 140 del d. lgs. n. 42/2004 e dei principi generali di cui all'art. 97 della costituzione, in tema di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione; ai lavori della giunta regionale, e quindi all'approvazione della proposta, ha partecipato la prof.ssa Mongiu in qualità di assessore regionale della P.I., ma la stessa era stata componente della commissione regionale per il paesaggio, che aveva formulato la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area in questione, per la sua presenza la giunta non poteva trovarsi in una condizione di imparzialità;

15) illegittimità derivata; tutti i vizi della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico dell'area di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis, denunciati con i primi motivi aggiunti, si riverberano sulla delibera di approvazione della stessa da parte della giunta regionale, in ogni caso, il sopralluogo effettuato dal Collegio ha potuto verificare quanto sostenuto nel ricorso in relazione alla mancata considerazione dell'effettivo stato dei luoghi;

16) violazione e falsa applicazione dell'art. 138, comma 2 del d. lgs. 42/2004 e dell'art. 11 della l. r. 22 dicembre 1989 n. 45; la dichiarazione di notevole interesse pubblico fatta dalla giunta con la deliberazione 22 agosto 2007 n. 31/12, sulla base della proposta della commissione regionale, non costituisce parte integrante del PPR;

17) violazione degli art. 139 e 140 del D.Lgs. 42/2004; la regione non ha esaminato né tenuto conto delle osservazioni prospettate dalla società ricorrente, dal comune di Cagliari e da altra parte privata;

18) violazione degli art. 139 e 140 del d. lgs. 42/2004, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, incompetenza; non è stata indetta l'inchiesta pubblica;

19) eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, difetto di motivazione e sviamento. L'amministrazione regionale, nella stessa delibera con la quale ha approvato la proposta di vincolo, ha dato mandato agli assessori competenti "perché venga rapidamente realizzato, anche in collaborazione con il comune di Cagliari, il progetto di tutela, conservazione e ripristino delle aree di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis secondo le indicazioni contenute nello studio del prof. Gilles Clement". In tal modo la regione, con gravissimo sviamento di potere, dimostra di volere realizzare un altro progetto, svincolandosi dagli impegni assunti con gli accordi di programma. Un progetto che, pur predisposto prima dell'emanazione del provvedimento di vincolo, sarebbe compatibile con la nuova disciplina. E' evidente lo sviamento di potere, esercitato per perseguire un fine diverso rispetto alla sua causa tipica. La regione, in sostanza, contraddicendo a quanto fino a quel momento era stato deciso con altre amministrazioni locali e altri soggetti privati, affida privatamente ad un professionista il compito di elaborare un progetto alternativo rispetto a quello in fase di attuazione, che nessuno dei competenti Assessorati e Direzioni generali regionali conosce.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione regionale intimata che, per il tramite dei suoi difensori, controdeduce alle tesi esposte nel ricorso e nei motivi aggiunti e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio anche l'amministrazione statale intimata che, per il tramite della difesa erariale, eccepisce pregiudizialmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contesta le tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Cagliari che chiede di essere sollevato da qualunque responsabilità che la società privata dovesse avanzare nei suoi confronti.

Con ordinanza collegiale n. 102/2007 è stato disposto un sopralluogo nelle aree oggetto della controversia, al quale hanno partecipato i difensori e i tecnici della società ricorrente. Il relativo verbale è stato sottoscritto per presa visione ed adesione dai rappresentanti delle parti, nonché dai rappresentati della regione che hanno inserito, nello stesso, alcune osservazioni.

Il sopralluogo è stato effettuato dal Collegio in data 20/9/2007, unitamente ai difensori delle parti: delle relative operazioni è stato redatto, dalla segretaria, apposito verbale, allegato agli atti di causa.

Alla pubblica udienza del 14.11.2007, presenti i difensori delle parti, dopo ampia discussone, la causa è stata assunta indecisione dal Tribunale.

D I R I T T O

Con il presente ricorso e con i motivi aggiunti contesta la società Nuove Iniziative Coimpresa il vincolo apposto dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il paesaggio, ad una vasta area denominata Tuvixeddu - Tuvumannu e Is Mirrionis posta nel centro urbano della città.

Si esamina, in quanto pregiudiziale, l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in difesa delle amministrazioni statali intimate.

Assume la difesa erariale che gli atti impugnati non sono riferibili al resistente Ministero, pertanto lo stesso non può ritenersi soggetto legittimato passivo.

Ritiene il Collegio che l'eccezione sia infondata.

I provvedimenti impugnati non sono riconducibili all'amministrazione statale, come soggetto emanante, trattandosi di atti di competenza regionale, tuttavia l'amministrazione statale ha partecipato attivamente al procedimento nell'ambito della commissione regionale per il paesaggio, dove era rappresentata dai propri sovrintendenti di Ca e Or (beni paesaggistici ed archeologici): costoro hanno avuto un ruolo partecipativo rilevante nell'ambito delle decisioni assunte, come ben può rilevarsi dalla lettura dei verbali delle sedute della suddetta commissione, si ritiene, pertanto, che l'Amministrazione sia stata correttamente evocata in giudizio e non possa dallo stesso essere estromessa.

Nel procedere all'esame del ricorso, deve essere precisato che il gravame introduttivo è stato proposto contro la determinazione del 11 gennaio 2007 n. 4 con la quale il direttore del Servizio tutela del paesaggio ha sospeso i lavori, i primi motivi aggiunti contro la "proposta " della Commissione del paesaggio (e contro tutti gli atti del procedimento che l'hanno preceduta), mentre i secondi motivi aggiunti sono stati proposti contro la delibera definitiva della giunta regionale di approvazione della suddetta proposta.

Il ricorso introduttivo con le relative censure può essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, avendo il Direttore regionale del servizio tutela del paesaggio di Cagliari provveduto, con determinazione del 27 febbraio 2007, n. 215 alla revoca della determinazione del 11 gennaio 2007, n. 4, con la quale il Direttore del servizio tutela del paesaggio di Cagliari aveva stabilito di inibire per 90 giorni tutti i lavori riferibili ad opere pubbliche o a carattere privato nella zona Tuvixeddu- Tuvumannu e di sospendere tutti i lavori riferibili alle stesse opere.

Si passa, quindi, all'esame delle censure di cui ai motivi aggiunti.

Nei secondi motivi aggiunti, oltre a specifiche censure relative alla delibera regionale di approvazione della proposta, sono state riprodotte tutte le censure contenute dei primi motivi aggiunti: questo chiarimento al fine di procedere all'esame delle censure nella sola stesura di cui agli ultimi motivi dedotti.

Il Collegio, atteso il consistente numero delle censure prospettate, ritiene che le stesse possano essere associate per temi connessi.

A) Il primo gruppo che si esamina attiene ad aspetti "formali" relativi alla procedura di nomina della Commissione e riguardano specificamente la delibera n. 51/12 del 12.12.2006.

Sostiene la società ricorrente che: a) che la commissione de qua debba essere istituita con legge regionale o con regolamento (motivo 1 ); b) che la giunta sia incompetente alla nomina dei componenti della commissione, che spetta, invece, ai dirigenti (motivo 2); c) che la sua composizione è illegittima in quanto, essendo un'unica commissione regionale, della stessa dovevano fare parte anche i sovrintendenti di SS e Nu e che, comunque, i membri esterni dovevano essere scelti fra "terne" (motivo 3 e 4); d) che i soggetti nominati non possiedono la professionalità necessaria in materia di tutela del paesaggio (motivo 5).

In relazione alle censure indicate sub a) assume, la società interessata che, per completare la cornice normativa delineata dalla normativa statale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004, sia necessario assumere un atto generale ed astratto.

La censura, ad avviso del Collegio, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

In relazione alle censure indicate sub a) e c) assume, il comune interessato che la definizione della disciplina finalizzata a rendere operativo ed a completare il quadro dei principi sanciti dalla normativa statale di cui all'art. 137 del D.Lgs. n. 42/2004, avrebbe imposto alla Regione l'approvazione di un atto generale ed astratto (legge o regolamento) e non l'adozione di un mero provvedimento.

La censura, ad avviso del Collegio, è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Il criterio che deve essere seguito per giungere all'individuazione della fonte normativa destinata a regolare la costituzione ed il funzionamento della Commissione é quello che parte dall'esame del quadro normativo di riferimento statale e regionale vigente.

In particolare l'art. 137 del codice Urbani prevede l'istituzione di Commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree che possiedono tale qualità, indica quale sia la loro composizione e, all'ultimo comma, prescrive che fino all'istituzione delle stesse, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

In Sardegna operavano (rectius: operano) le commissioni provinciali per le bellezze naturali istituite in forza dell'art. 33 della l.r. n. 45 del 22.12.1989, poi modificato dall'art. 12 della l.r. n. 12.8.1998 n. 28.

La legge regionale, tuttora in vigore, ed illegittimamente modificata mediante l'adozione di un atto amministrativo, prevede che vi siano delle Commissioni "provinciali", disciplina la loro composizione, la procedura della loro nomina (decreto presidenziale, previa delibera di giunta), la possibilità per i componenti di nominare propri delegati ed indica, infine, nel consiglio regionale l'organo competente a nominare gli "esperti"; la scelta del legislatore regionale é stata, dunque, quella di imporre una forma di compartecipazione fra i diversi organi della regione nella fase costitutiva delle commissioni, mediante l'attribuzione di una specifica funzione al Consiglio regionale, attesa la rilevanza delle competenze di cui tale organo é titolare nella materia della tutela del paesaggio e degli interessi che coinvolge l'assunzione delle proposte di vincolo.

La normativa statale non prevede una particolare procedura per la istituzione delle Commissioni, né impone la scelta di una specifica fonte normativa per dare attuazione alla disciplina comune introdotta per tutte le regioni, lasciando, quindi, alla autonomia organizzativa delle regioni il compito di individuare, nell'ambito del proprio ordinamento, sia la fonte normativa sia l'organo che deve dare corso a tale adempimento.

E' indubbio, tuttavia, che l'esercizio dell'autonomia regionale deve risultare coerente e non discostarsi irragionevolmente ed in modo sviato, sia rispetto al precedente quadro normativo locale, sia in relazione alla tipologia dell'organo da costituire.

A prescindere dal fatto, pure rilevante, che la stessa Giunta il 2 agosto 2005 aveva presentato al Consiglio regionale un disegno di legge, con il n. 161, avente ad oggetto proprio il recepimento dell'art. 137 del codice Urbani e la modifica, a tal fine, dell'art. 33 della l.r. n. 45/1989, ad avviso del Collegio, la rilevanza di tale Ufficio pubblico impone che le regole della sua costituzione siano fissate con un atto avente natura di legge o di regolamento.

Si tratta, in realtà, di un organismo non temporaneo, né straordinario od occasionale e nominato una tantum per una specifica finalità, ma di un vero e proprio ufficio pubblico all'interno dell'amministrazione regionale, che può essere centralizzato o decentrato, ausiliario dell'ente con determinanti funzioni stabili, incidenti su diritti soggettivi, di proposta sulla individuazione di beni immobili di notevole interesse pubblico, sul territorio regionale. Secondo il DPR 42/2004 i provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico sono recepiti dal piano paesaggistico e sono quindi idonei ad imporsi alla eventualmente difforme disciplina del piano paesaggistico, approvato con atto amministrativo (art. 140, comma 2) .

La scelta dell'articolazione dell'ufficio (unico e centralizzato o plurimo e decentrato), la definizione delle sfere di competenza, della natura giuridica del collegio e soprattutto la fissazione di regole certe e generali in ordine alla sua composizione, alla durata in carica ed al procedimento e modalità di nomina o di designazione dei singoli membri ed in particolare dei membri esterni (gli esperti che rivestono, nella stessa, un ruolo determinante) imponevano, in ossequio ai principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione, il ricorso ad una fonte che garantisse la generalità e l'astrattezza della disciplina, come peraltro era avvenuto nel passato, in special modo ove si consideri che con l'adozione della delibera di giunta si è, nella sostanza, modificata una legge regionale tuttora vigente .

La consapevolezza, da parte dell'amministrazione intimata, di tale necessità è dimostrata dall'esistenza di un disegno di legge giacente presso il Consiglio regionale, mentre l'affermazione, contenuta nel provvedimento di nomina impugnato, che "risultano decadute .. e che pertanto occorre con urgenza provvedere alla nomina delle commissioni regionali...", dimostra un grave errore (forse strumentale) di lettura testuale.

L'ultimo comma dell'art. 137 prescrive, difatti, che "fino all'istituzione delle commissioni....le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe".

Non si poneva, quindi, un problema di "decadenza", ma anzi la normativa statale nel prevedere la prosecuzione dell'attività delle precedenti commissioni senza soluzione di continuità, ha espressamente confermato la legittimità dell'esercizio della funzione ad esse attribuita, fino all'istituzione delle nuove.

Infine, a supporto della tesi qui sostenuta, si sottolinea che la norma statale, richiama la "normativa previgente" e, nella regione sarda, la materia è tuttora regolata con legge, sia per quanto riguarda l'istituzione delle commissioni, (art. 33 della l.r. n. 45 del 22.12.1989), sia laddove si è provveduto all'integrazione dei relativi componenti (art. 12 della l.r. n. 12.8.1998 n. 28).

Dal momento che le "nuove" commissioni sono sostitutive delle precedenti, la fonte normativa che deve regolarne costituzione e funzionamento non può che essere la stessa.

La commissione de qua è stata, invece, istituita con delibera della giunta regionale n. 51/12 del 12.12.2006 su proposta dell'assessore regionale della P.I., che ha anche indicato i nomi degli "esperti", quali componenti nominati dalla regione, atteso che gli altri erano componenti di diritto.

L'illegittimità della delibera istitutiva della commissione investe tutti i successivi atti del procedimento e, in particolare, tutti gli atti della commissione, compresa la proposta di vincolo, ma non solo, anche la delibera di giunta che approva tale proposta deve essere annullata per invalidità derivata.

Quanto detto comporta che non sarebbe necessario procedere all'esame degli altri motivi di illegittimità dedotti, ma, attesi i riflessi che le determinazioni contestate hanno per il territorio del comune di Cagliari, la imponente documentazione prodotta, la palese fondatezza di molte censure dedotte, il dispendio di energie e mezzi difensivi, la complessa ricostruzione dei fatti e dei luoghi che hanno indotto il Collegio a svolgere un sopralluogo, si ritiene opportuno procedere all'esame di alcuni motivi, seguendo il criterio sopra enunciato e cioè di aggregarli per connessione, ritenendo di poter assorbire gli altri.

Si riprende, quindi, con il gruppo di motivi indicati sub A).

La delibera n. 51/12 del 12.12.2006 è illegittima anche per l'ulteriore motivo (motivo n. 5) della carenza di idonea documentazione in relazione alle specifiche professionalità dei soggetti "esterni" nominati dalla giunta.

Si tratta di un motivo che, in realtà, si collega strettamente al vizio precedente in quanto le modalità di nomina dei membri della commissione risentono della mancanza di una fonte gerarchicamente superiore che avrebbe dovuto prevedere in astratto i requisiti ed i relativi criteri di valutazione , in linea con le prescrizioni contenute nel testo unico .

La mancanza di questa base normativa rende pleonastico il riferimento, nella delibera, alle norme del codice Urbani, secondo le quali le commissioni sono integrate da un numero di membri non superiore a quattro, aventi qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, in quanto le nomine degli esperti "esterni" sono avvenute "visti i curricula", senza la predeterminazione di alcun criterio.

Assume la difesa della regione che, sia la scelta dei componenti la commissione sia la valutazione della loro professionalità, rientra tra le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, in particolare cade in una sfera molto ampia di discrezionalità tecnica e che i soggetti nominati hanno tale professionalità.

Pur volendo accedere alla tesi della difesa, appare superfluo richiamarsi alla ben nota giurisprudenza secondo la quale, anche in caso di esercizio di discrezionalità tecnica, ed anzi a maggior ragione, laddove si applichino regole oggettivamente verificabili, esistono margini di sindacabilità giurisdizionale dell'attività amministrativa al limite più ampi di quelli riconosciuti in caso di potere discrezionale "puro".

In realtà, nella delibera non si dice neppure che tali soggetti possiedono tali requisiti, ma si rinvia semplicemente ai loro "curricula", che tuttavia non sono stati allegati alla delibera.

Nella memoria regionale di difesa si chiarisce, a posteriori, tentando di fornire una inammissibile postuma giustificazione, quali siano le specifiche competenze dei soggetti sopra elencati, nel tentativo di ricondurre alla materia "tutela del paesaggio" competenze che, anche senza interferire in ambiti che esulano dall'esercizio del potere giurisdizionale, appaiono solo indirettamente riferibili alla materia.

Senza naturalmente mettere in dubbio le competenze e le professionalità di tali componenti la commissione, e condividendo in astratto il principio dell'ampia discrezionalità dell'amministrazione nella scelta di tali soggetti, tuttavia, ad avviso del Collegio, tale scelta, per non apparire arbitraria e suscettibile di essere influenzata da opinioni ed orientamenti soggettivi, deve essere preceduta dalla predeterminazione ed individuazione degli elementi caratterizzanti l'idoneità tecnica del soggetto destinato a ricoprire quell'incarico, idoneità che solo con una qualificata pluriennale e documentata professionalità ed esperienza, come richiesto testualmente dall'art. 137 del codice Urbani, può essere garantita.

Ma niente di tutto questo è presente nella delibera impugnata: non c'è nel provvedimento di nomina alcun chiarimento, in termini di specifica professionalità, in relazione al loro inserimento nella suddetta commissione, mentre la loro nomina, pur potendo essere qualificata quale scelta discrezionale, deve essere motivata sul punto della professionalità documentata.

Ad avviso del Collegio, questo Ufficio, con funzioni di giudizio e proposta nei confronti dell'amministrazione regionale, può ritenersi legittimamente composto solo quando i membri "esterni" chiamati a farne parte in qualità di esperti, rivestano effettivamente tale qualità nelle materie in cui sono chiamati ad operare e l'atto di nomina contenga la chiara indicazione dei titoli considerati rilevanti (cfr. in termini: TAR Abruzzo Pescara n. 431 del 3 giugno 2000).

Alla stregua di quanto sopra detto deve concludersi nel senso che la sola specificazione del titolo degli "esperti", non consente di giungere alla certezza del possesso di una loro certa e specifica professionalità in materia di tutela ambientale, con la conseguenza che l'atto deve ritenersi illegittimo per mancanza di idonea documentazione sulla attribuzione della qualifica di esperto della materia "tutela del paesaggio" ai soggetti nominati.

Sempre in relazione ad aspetti formali dell'atto che si sta esaminando, deve il Collegio rilevare l'esistenza di un ulteriore vizio evidenziato nel motivo indicato in narrativa sub 7), dove si assume che alcuni componenti di diritto della commissione non hanno partecipato alle deliberazioni e si sono fatti sostituire da delegati, secondo quanto previsto dalla delibera n. 51/12 del 12.12.2006 che prevede, per l'appunto, che ciascun componente di diritto della commissione può farsi sostituire da un suo delegato; per la difesa del comune si tratta di soggetti privi di qualunque titolo, che hanno illegittimamente sostituito i componenti di diritto.

La censura ad avviso del Collegio è fondata ed il vizio denunciato deriva proprio da una mancanza di regole certe sul punto.

In precedenza, con l'art. 33 della l. r. n. 45/89 si era chiarito che le commissioni erano composte, in parte, da alcuni soggetti o loro delegati (Assessore, Sovrintendente per i beni ambientali e Sovrintendente per i beni archeologici) e, in parte, da soggetti non sostituibili.

Mancando una norma di legge si é tentato di sopperire con un regolamento interno, che tuttavia, a parte il nomen iuris, non ha a monte la fonte legittimante la sua adozione e deve qualificarsi quale mero provvedimento amministrativo, inidoneo a definire natura e modalità di costituzione della commissione.

E' quindi priva di efficacia sanante la circostanza che il "regolamento interno" adottato dalla commissione, abbia affermato che la stessa "non ha natura di collegio perfetto, che ai lavori deve essere obbligatoriamente assicurata la presenza dei rappresentanti degli uffici regionali e statali previsti dall'art. 137 del D.Lgs. 42/04, anche tramite le modalità della delega".

In ogni caso illegittimamente non si indica se e quali dei membri debbano essere comunque sempre presenti e, conseguentemente, quali membri possano essere sostituiti e da chi. Ne consegue la definizione di una disciplina affrettata ed idonea a consentire un uso incontrollabile della discrezionalità.

La commissione regionale, istituita ai sensi dell'art. 137 del codice Urbani, deve formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili di particolare interesse pubblico, come tale è composta, come sopra detto, da soggetti indicati in legge che svolgono funzioni predeterminate nell'ambito della P.A. e da soggetti esterni, esperti nella materia de qua. Tale composizione, legislativamente costituita e caratterizzata da alte professionalità, ad avviso della Sezione, configura un collegio perfetto, che deve sempre operare col plenum dei suoi componenti (effettivi o supplenti).

La norma statale a ragione dispone ,infatti, nella specie che il procedimento si apra con una proposta, volendo raggiungere il risultato "di articolare su più autorità definite la responsabilità della decisione".In altri termini é stato lucidamente affermato che in tali casi "l'interesse primario riceve due ponderazioni, l'una nell'atto di iniziativa, l'altra nell'atto di decisione". La proposta, che si configura come "atto di volontà parzialmente vincolante", comporta un giudizio iniziale sull'interesse primario, in cui si accentua la valutazione tecnico-discrezionale, l'atto di decisione comporta una ponderazione politico-amministrativa.

La commissione non svolge dunque un'attività meramente istruttoria o preparatoria, ovvero, secondo la migliore dottrina, un mero atto d'iniziativa del procedimento d'ufficio,ma è chiamata ad effettuare scelte decisive e discrezionali, rispetto alle quali può ragionevolmente configurarsi la necessità che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo, al fine di una corretta formazione della volontà collegiale (mentre la costante giurisprudenza afferma che non sussiste l'esigenza del plenum nel primo caso) .

Tenuto conto della funzione attribuita alla commissione nel contesto del procedimento,il consiglio regionale, con una legge o con un un regolamento, avrebbe dovuto stabilire quale configurazione attribuirle in astratto, ed in tale sede apprezzare opportunamente la circostanza che l'art. 137 del codice Urbani parla, per alcuni componenti, di membri "di diritto", imponendo agli organi regionali l'obbligo di garantire la presenza fissa di un nucleo di componenti insostituibili.

Diversamente da quanto succedeva in precedenza, con il codice Urbani le funzioni di queste commissioni sono state, in realtà, potenziate; ora devono predisporre delle proposte motivate "con riferimento alle caratteristiche storiche culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono..", e non solo, ma, nelle stesse, devono anche indicare "una specifica disciplina di tutela, nonché l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili...". A tale potenziamento di funzioni ha fatto però illegittimamente seguito una dequalificazione della fonte istitutiva e, comunque un'inammissibile frettolosa imprecisione nella definizione delle regole di costituzione e di funzionamento.

Di tutto questo dovrà tenere conto il legislatore regionale nel predisporre la disciplina relativa a tale Ufficio.

1. Censure che contestando l'esatta valutazione dello stato dei luoghi da parte della Commissione, sollevando i vizi di difetto ed errore di istruttoria e difetto di motivazione ( motivo sub 9 e 10).

La difesa della ricorrente COIMPRESA assume che un'articolata serie di errori commessi, nella fase della istruttoria, da parte della commissione, hanno portato ad una determinazione finale che si fonda su elementi di fatto insussistenti o palesemente erronei.

Ritiene il Collegio che le censure siano fondate e che, pertanto, debbano essere accolte.

Per verificare se la commissione ha ben considerato la situazione dei luoghi appare fondamentale la relazione allegata alla proposta di apposizione del vincolo.

Nella suddetta relazione si premette che l'area necessita di un "innalzamento di attenzione" e "che l'analisi storica, cartografica, bibliografica, archeologica e, naturalistica, morfologica e insediativa dell'area già definita di Tuvixeddu - Tuvumannu, prodotta e visionata durante i lavori della Commissione, porta a fare corrispondere in realtà, al colle una differente denominazione, ossia quella di Tuvixeddu - Tuvumannu - Monte della Pace. Sulla base di questi presupposti i limiti fisici dell'area, individuati attraverso l'assetto viario attuale, lungo la linea mediana delle strade possono così essere definiti..." e si prosegue indicando i nuovi limiti perimetrali. Già su questa prima affermazione è da sottolineare che l'analisi della Commissione appare fuorviante, perché si basa, come andrà a dire più avanti nella relazione, su cartografie storiche e non su quelle attuali, in realtà è dimostrato che il colle della Pace oggi non esiste, dello stesso si trova traccia nelle antiche carte e nei vecchi testi, ma oggi, al suo posto, vi è una spianata e un quartiere di edilizia economica e popolare e di tale circostanza il Collegio ha potuto rendersi conto direttamente in sede di sopralluogo.

A conferma di ciò, nella relazione, a pag. 4 si legge in proposito: "la cartografia storica ci consente di apprezzare l'originaria configurazione del plesso collinare...ad oriente si delinea il più elevato Monte della Pace".

Continua la relazione: "la presente proposta di riconoscimento è innovativa rispetto alla deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari, assunta nella seduta del 16 ottobre 1997, in quanto definisce l'are di Tuvixeddu - Tuvumannu- Is Mirrionis con una delimitazione ricavata da una accurata indagine multidisciplinare, in funzione delle caratteristiche geomorfologiche, naturali, storiche culturali ed estetiche, restituendo alla città uno dei colli di Cagliari ed assicurando il perpetuarsi dell'identificabilità di uno dei luoghi più significativi della città. La delimitazione stabilita dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari...era evidentemente basata sulla necessità, per la certezza dei limiti della tutela paesistica, di riferirsi alla viabilità attuale, anche quando essa esclude settori importanti dei declivi del colle, peraltro interessati da importantissime testimonianze storiche, cartografiche ed archeologiche...".

In effetti appare del tutto corretto che la Commissione provinciale abbia fatto riferimento, nel porre il precedente vincolo, alla viabilità attuale, e non a quella storica come sembra abbia fatto la Commissione, che, riferendosi alla "memoria" del sito ancora afferma: "Il Sistema dei Colli ha, dunque, un ruolo semiologico che può definire la città dei colli biancheggianti e pertanto appare fondamentale ricucire l'originaria unità del colle di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis con un provvedimento che ne dichiari il notevole interesse pubblico ex art. 138, comma 1 del D.Lgs 42/2004″.

In realtà, come affermato nel nono e decimo motivo di censura, la commissione non ha considerato la situazione attuale dei luoghi, evidenziata anche dai rappresentanti del comune nelle due audizioni del 29.1.2007 e del 21.2.2007, che è caratterizzata da una serie di lavori in avanzata fase di realizzazione che hanno profondamente modificato le aree in questione.

Ma uno dei punti essenziali evidenziati dalla Commissione nella relazione, ai fini dell'ampliamento del vincolo, è il valore archeologico e la scoperta di nuovi reperti nell'area. In tal senso (a pag. 23 della relazione) si afferma che nel decennio trascorso sarebbero emersi nuovi elementi di conoscenza che "consentono di ampliare significativamente la gamma dei valori paesaggistici ed ambientali posseduti dall'area stessa e che conseguentemente inducono a formulare una specifica ed aggiornata disciplina di tutela " e che "tra gli elementi macroscopici di nuova cognizione, occorre evidenziare l'affioramento e il riaffioramento di centinaia di tombe puniche finora sepolte ed ignote e la coscienza di una impensabile vastità territoriale della necropoli, nonché la visibilità di cavità naturali ed artificiali.".

La circostanza del ritrovamento di centinaia di tombe puniche, dopo il 1997, tuttavia non è stata supportata da alcun elemento di prova, anzi è stata ampiamente contestata in corso di causa, in realtà l'arch. Santoni, di fronte alla domanda "se, recentemente sono state rinvenute delle tombe" risponde che "dopo il 1997 ne sono state scoperte a decine all'interno dell'area vincolata" (cfr. verbale n. 7 del 21 febbraio 2007, pag. 5), quindi, anche se tale circostanza può ritenersi in parte provata, sarebbe comunque ininfluente ai fini dell'ampliamento del vincolo paesaggistico in quanto è ormai assodato che i ritrovamenti sono sempre ricaduti nell'ambito dell'aera sottoposta a vincolo archeologico, area che è stata oltremodo ampliata proprio al fine di salvaguardare la necropoli ed i luoghi ad essa limitrofi.

Proprio sotto il profilo di tutela archeologica l'arch. Santoni, Sovrintendente per i beni archeologici di CA e OR ha espresso il proprio parere contrario all'estensione del vincolo sulla base delle motivazioni contenute nella nota n. 1048 del 12 febbraio 2007 allegata al verbale n. 6 del 12.2.2007; in tale nota si precisa che "sotto l'aspetto archeologico, l'intero complesso di Tuvixeddu risulta essere tutelato con il D.M. 2 dicembre 1996, laddove, su un altro piano, le eventuali emergenze archeologiche che vengano in luce, nell'area di cui alla Deliberazione della Commissione Provinciale delle bellezze naturali (ndr. vincolo paesistico) della seduta del 16.10.1997, sono comunque soggette a misure di tutela preventiva del P.U.C. 2002 di Cagliari con il controllo direzionale di ambito scientifico da parte di questo ufficio; Considerato, su altro piano, che anche in sede di Commissione non sono state approfondite le necessarie informazioni né sul vincolo esistente, né sulla natura dei dati archeologici e delle trasformazioni intervenute nell'area negli ultimi 10 anni, dopo l'approvazione del D.M. 2.12.1996, dati che la sovrintendenza è disponibile a fornire...Considerato che è necessario acquisire ulteriori elementi di fatto e di diritto...Considerato che allo stato attuale non sussistono le condizioni per accogliere le proposte di ampliamento della Deliberazione assunta dalla Commissione provinciale delle bellezze naturali nella seduta del 16.10.1997...si ritiene che la Commissione debba procedere ad ulteriore istruttoria, garantendo la partecipazione dei soggetti coinvolti nel procedimento".

Conclusivamente, nella relazione viene messo in evidenza il paesaggio storico e le valenze storiche dell'area e questo è certamente utile al fine di conoscerne l'evoluzione, ma il successivo passaggio è mettere tali studi in stretta relazione con la realtà, con le modifiche che il territorio ha subito nel corso degli anni, invece nessuna valutazione emerge dalla relazione non solo in ordine alla situazione della zona, così come si è evoluta, anche a seguito dei lavori intrapresi dal comune e dai privati, in attuazione dell'accordo di programma, ma neppure in ordine alla eventuale collocazione degli interventi interrotti improvvisamente nella giusta logica di tutela del paesaggio esistente.

E' da evidenziare che non si tratta di opere e di lavori di poco conto; proprio al fine di valutare de visu l'entità delle trasformazioni che il territorio ha subito, il Collegio ha eseguito un sopralluogo, dal quale è emerso che vi sono lavori imponenti, quali ad esempio una lunga galleria, l'asse viario di interesse urbano via Cadello- via San Paolo, profondi scavi di fondazione per realizzare gli edifici previsti dall'accordo di programma sulla via Is Maglias, un edificio già realizzato per l'ingresso al museo, nonché opere di contenimento, gabbie imbrigliate destinate al rinverdimento, etc.. il Collegio ha anche potuto verificare che attraverso i "coni visivi", con base sulla linea di perimetrazione verso l'area tutelata, in via Liguria, non si riesce ad intravedere nessun panorama né alcuno spettacolo di particolare bellezza, essendo tali punti, come individuati dalla Commissione, del tutto coperti dalle costruzioni esistenti che non consentono una visuale utile (cfr. verbale di sopralluogo pag. 6)

Sicuramente quello che emerge sia dai lavori della Commissione che dal sopralluogo del Collegio, in maniera inconfutabile, è che lo stato dei luoghi non è realisticamente descritto nella relazione, che ricostruisce la storia del territorio (basti a questo proposito ricordare che in relazione al "monte della Pace" la commissione ha operato sui "toponimi"), registrando tutti gli elementi acquisiti con l'ausilio di scienze diverse, ma non si è interessata dell'uso antropico del territorio realizzatosi nel tempo, che oggi offre una realtà ben differente, che deve urbanisticamente raccordarsi con la "città dei morti".

Da un punto di vista archeologico si è detto che non vi sono apprezzabili novità e che lo stesso Sovrintendente per i beni archeologici nega vi siano sopravvenienze tali da dover ampliare l'area già sottoposta a vincolo specifico nel 1996, vincoli dei quale si era tenuto conto nell'accordo di programma stipulato fra le diverse amministrazioni.

Una ulteriore precisazione, proprio in merito alla attuale situazione dei luoghi deve essere fatta in relazione al colle di Tuvumannu, dove il Collegio ha potuto verificare (cfr. sopralluogo, pag. 6) che "la zona si presenta brulla ed ha l'aspetto di una cava abbandonata circondata per tutta la sua circonferenza da alti edifici residenziali sorti in oggettivo disordine, che ostacolano la visuale verso il Colle S. Michele e Monte Claro", e che appare priva di qualunque pregio paesistico visivamente apprezzabile.

Né a contrastare tale affermazione può essere utile richiamare il sopralluogo effettuato dalla commissione in data 29 gennaio 2007, di cui al verbale n. 4 bis. La commissione si è difatti limitata alla verifica delle opere di cui al cantiere comunale del parco archeologico; questa ha, difatti, preso visione dei lavori realizzati in tale area, mentre, per il resto, è giunta "fino alla parte alta del colle di Tuvixeddu, alla villa Mulas, da dove ha potuto osservare da diversi punti le visuali che la morfologia dei luoghi consente di traguardare sia in direzione di S. Avendrace e S. Gilla sia verso via Is Maglias e il Colle S. Michele e tutti gli altri coni visuali percepibili in tutta l'area" (cfr. verbale in atti). Tutta le aree oggetto degli ingenti lavori da parte della società Coimpresa (che sono la maggioranza delle opere lasciate incompiute) e della società Cocco Raimondo non risultano siano state visitate e, del resto, di tali zone non è stata fatta menzione alcuna nel verbale di sopralluogo: è indubbio che, per una approfondita ed esaustiva istruttoria, tutta l'area ricompresa nel progetto di riqualificazione urbana avrebbe dovuto essere oggetto di analisi e di verifica concreta sul posto, al fine di acquisire una esatta conoscenza dello stato dei lavori e dei luoghi, non ritenendosi sufficiente la sola visuale dall'alto.

In punto di fatto, da una relazione dei componenti di nomina regionale della commissione datata 31.1.2007 (depositata agli atti di causa, ma che non risulta sia stata allegata ai verbali delle sedute della commissione), emerge che costoro si sono sicuramente resi conto dei cambiamenti intervenuti nella zona.

In tale documento si fanno le seguenti affermazioni: "il sistema ambientale preesistente l'inizio dei lavori del Progetto di parco archeologico e ambientale a seguito degli stessi lavori, oggi sospesi, risulta del tutto stravolto...l'apporto di materiali alloctoni estranei ai luoghi ha portato alla sopraelevazione di oltre 3 metri di quota dell'aera culminale...l'apertura di nuove strade e rimodellamento del terreno ha portato alla eliminazione della gran parte della vegetazione naturale preesistente, tra cui ampie porzioni di habitat di interesse prioritario ai sensi della direttiva Habitat 43/92...l'apporto di ingenti quantitativi di terra vegetale costituisce una radicale modifica delle caratteristiche podologiche, che potranno determinare il cambiamento sostanziale del paesaggio vegetale esistente...L'impressione generale che si ricava percorrendo il sito con i lavori finora effettuati (ndr. la sola area visitata è stata quella del cantiere comunale) è che stia subendo modifiche importanti, che la configurazione originaria stia cambiando e sia cambiata in parti significative, che l'idea che ha mosso il progetto, e questo è il punto, sia quella di realizzare uno scenario da giardino pubblico, gradevole, attraente, consumabile, in una visione parziale e riduttiva della storia e del paesaggio...l'impressione è che alla base degli interventi vi sia un'idea che non è condivisibile: quella di bonificare ed abbellire il contesto della necropoli, come se lo si ritenesse inespressivo, difettoso sul piano formale ed estetico...gli interventi in corso di realizzazione incombono sulle sepolture fino ad interferire con la minuta tessitura modificando la percezione del luogo nella sua generalità e negli specifici contenuti".

Alla consapevolezza che una serie di interventi ormai hanno, ad avviso della commissione, severamente alterato una delle aree più suggestive della città, non ha tuttavia fatto seguito una accurata analisi istruttoria, che, in stretta ed effettiva relazione con la realtà e con le vicende che hanno coinvolto il territorio, verificasse l'incidenza del vincolo su questa nuova, significativamente diversa situazione dei luoghi, rispetto alla loro "memoria storica".

In particolare la commissione non ha tenuto conto che gli aspetti urbanistici, edilizi che caratterizzano l'attuale situazione urbana complessiva costituiscono elementi inscindibili del paesaggio e delle relative prescrizioni di tutela, e non ha tenuto conto dei processi insediativi che hanno portato all'attuale edificato, inoltre, non ha tenuto conto che gli interventi edilizi ed infrastrutturali previsti dagli accordi di programma sono quasi tutti localizzati nelle depressioni e negli spazi creati dalla dismessa attività di cava.

Sicuramente "parte" dei componenti la commissione dimostra, in tale documento, di conoscere le modifiche intervenute a seguito dei lavori intrapresi e di avere una particolare considerazione per la necropoli (e quindi per i profili di interesse più propriamente archeologico), pur tuttavia non riversa tale conoscenza sulla commissione che manifesta tutta la sua riluttanza a dare rilevanza, ai fini della apposizione del vincolo, alla situazione reale esistente in tutta la vasta area di riferimento, ma, ad avviso del Collegio, i fatti oggettivamente riscontrati e solo quelli dovevano costituire il corretto canone di riferimento, la sola fonte autentica da cui trarre le conseguenze per l'apposizione di un vincolo che fosse logico e coerente.

In particolare, la commissione non ha tenuto conto che gli aspetti urbanistici ed edilizi, che caratterizzano l'attuale situazione urbana complessiva, costituiscono elementi inscindibili del paesaggio e delle relative prescrizioni di tutela, e non ha tenuto conto dei processi insediativi che hanno portato all'attuale edificato, inoltre, non ha tenuto conto che gli interventi edilizi ed infrastrutturali previsti dagli accordi di programma sono quasi tutti localizzati nelle depressioni e negli spazi creati dalla dismessa attività di cava.

In merito questa stessa Sezione ha di recente affermato che la visione del paesaggio intesa come cristallizzazione di una naturalità idealizzata non é più realistica e che la tutela del bene deve conciliarsi con i principi dello sviluppo sostenibile, in special modo in presenza di siti non incorrotti ed inseriti in contesti fortemente urbanizzati. Il paesaggio da tutelare e preservare non può che essere quello esistente, essendo inconcepibile, oltre che estremamente costoso, un ritorno al passato storico in presenza di aree che non conservano la memoria dei luoghi originari se non in limitate porzioni isolate e circondate dalla rete della città

C) Gruppo di censure che riguardano la partecipazione del comune alle fasi del procedimento.

Tale atteggiamento riluttante è dimostrato in maniera eclatante nel rapporto instaurato con il comune di Cagliari (oggetto di perplessità da parte del sovrintendente ai beni archeologici). E lo stesso atteggiamento è proseguito, da parte della giunta regionale, in sede di esame delle osservazioni del comune, presentate dopo l'approvazione della proposta e prima della apposizione del vincolo.

Dagli atti depositati in corso di causa è emerso che il comune di Cagliari è stato sentito due volte dalla commissione.

Questi i fatti.

Nella prima audizione del 29 gennaio 2007 il Sindaco e l'assessore dopo aver fatto presente le varie problematiche connesse all'interruzione di lavori in corso, all'esistenza di un accordo di programma, all'esistenza di una transazione che ha consentito al comune, a fronte di un contenzioso di 63 miliardi, di pagarne 43, chiedono un tavolo di trattative.

La commissione, fa rilevare, attraverso gli interventi dei propri componenti che la propria competenza attiene all'elaborazione di una disciplina di tutela perchè "la salvaguardia dei molteplici valori riconosciuti sia più efficace" (arch. Scarpellini), e che "sia in atto un vulnus al paesaggio, anche se i progetti hanno avuto le necessarie autorizzazioni" ( prof. Camarda), comunque, dopo tale audizione, decide di confermare, come perimetrazione minima, valida ai fini della tutela, quella già approvata nel 1997 (cfr. verbale n. 4 del 29.1.2007, pag. 7), dopo avere prospettato ed escluso la possibilità di includere ulteriori aree.

Nella seconda audizione, fatta a seguito delle perplessità evidenziate dall'arch. Santoni (il Sovrintendente ai beni archeologici), viene illustrato ai rappresentanti del comune il lavoro svolto e viene loro letto lo schema di proposta di notevole interesse pubblico dell'area Tuivixeddu -Tuvumannu- Is Mirrionis, elaborato dalla commissione. L'arch. Campus (assessore comunale) dichiara di avere difficoltà a capire quanto si sta leggendo, lamenta che il comune non sia stato coinvolto e che "non vorrebbe essere solo spettatore esterno, ma anche compartecipe dei processi logici che hanno portato al vincolo.".

Subito dopo tale audizione si vota sulla proposta di vincolo che viene approvata con 8 voti favorevoli ed 1 contrario del Sovrintendente archeologico, che motiva tale scelta sulla base di alcune considerazioni: la mancata effettiva partecipazione del comune di Cagliari, non sanata dalla seconda audizione, che è stata intesa "in termini formali e non dialettici", la carenza di istruttoria "poiché non sono stati acquisiti tutti gli atti relativi e per il fatto che non stati oggetto di valutazione le trasformazioni verificatesi nel tessuto urbano, successivamente al 1997″.

In realtà, ad avviso del Collegio, non si è tenuto conto in tali audizioni di quanto evidenziato dal comune di Cagliari sia in relazione all'accordo di programma, sia in relazione alle aspettative dei privati e delle molteplici amministrazioni coinvolte, sia ai lavori in avanzata fase di realizzazione, che hanno profondamente modificato le aree, sia agli ingenti costi già sostenuti, sia infine alle cessioni delle aree che dovranno essere restituite ai privati.

Non vi è dubbio che vi sia stata una estromissione sostanziale del comune nella fase istruttoria da parte della commissione, e le stesse audizioni (come emerge dalla lettura dei verbali delle sedute, in parte, sopra riprodotti), fatte senza che al comune fossero fornite - per tempo - le necessarie informazioni, non hanno sortito alcun effetto, neppure un dubbio, sulle decisioni già assunte, in aperta violazione del principio di cooperazione di cui all'art. 132 del codice Urbani.

Ma tale principio è stato nuovamente violato, e sicuramente in maniera più marcata da parte della giunta regionale, dopo la fine dei lavori della commissione, nella fase in cui il comune ha espresso, sulla proposta di vincolo, le proprie osservazioni.

Come è stato dedotto nel diciassettesimo mezzo dei motivi aggiunti, la regione non ha esaminato le osservazioni nè tenuto in conto quanto scritto dal comune sia nella premessa che nel contesto delle specifiche osservazioni contenute nel documento, inviato alla Presidenza della giunta al fine di evidenziare una serie di problematiche molto complesse, derivanti dall'apposizione del vincolo nelle aree Tuvixeddu- Tuvumannu- Is Mirrionis.

Evidenzia il Collegio che il comune di Cagliari, nella vicenda che ci occupa, ha una posizione differenziata e qualificata rilevante, si tratta di un ente pubblico che ha sottoscritto un accordo di programma, che ha ottenuto cospicui finanziamenti regionali per la realizzazione del Museo archeologico di Tuvixeddu, per il Parco Archeologico e Ambientale di Tuvixeddu e per la viabilità di penetrazione urbana via Cadello - via S. Paolo e che ha dato il via alla realizzazione delle suddette opere pubbliche, oltre ad avere rilasciato le concessioni edilizie che hanno consentito alla società Nuove Iniziative Coimpresa ed alla ditta Cocco di iniziare legittimamente le opere di cui agli accordi di programma.

Il Collegio ritiene che la partecipazione del comune nel procedimento de quo sia stato solo "formale" e non "reale", come invece prescrive il codice Urbani sia nell'art. 132, dove espressamente prevede che "le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela del paesaggio e di gestione dei relativi interventi" , sia nell'art. 138 dove prescrive che la commissione, di cui all'art. 137 "procede alla consultazione dei comuni interessati". Viene, in altri termini, riproposto dal legislatore il principio della "leale collaborazione" fra enti locali, corollario del canone costituzionale del buon andamento dell'amministrazione

Le due disposizioni vogliono, pertanto, sottolineare che il procedimento di vincolo non può prescindere da quanto il comune interessato ragionevolmente suggerisce e prospetta, sia nella fase istruttoria, alla commissione sia, nella fase successiva, all'organo regionale e, conseguentemente, sulle decisioni assunte deve poter essere eseguito il riscontro dell'idoneità dell'istruttoria, dell'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e di diritto evidenziate e della non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata, laddove si è ritenuto prevalente un valore in conflitto con quello tutelato da altra norma. Nel caso che ci occupa, se si pensa, da un lato, alla vastità degli interventi programmati dal comune di Cagliari sulle aree in questione, ai danni che lo stesso subisce dall'interruzione delle opere, non ultimi quelli di natura economica, agli interessi pubblici e privati coinvolti nell'accordo di programma, del tutto sacrificati e, dall'altro, all'assoluta impermeabilità della commissione di fronte a tutti questi problemi sollevati dal comune, non può che ritenersi violato il disposto di cui all'art. 138, non potendo il termine "consultazione" essere confuso con una mera comunicazione di decisioni, nei fatti, ormai definitive ed immutabili.

Nessuna rilevanza è stata data neppure alle osservazioni poste in calce al documento denominato "osservazioni" dal sindaco di Cagliari che ha aggiunto alcune considerazioni sui danni economici che discendono per il comune dalla proposta di vincolo e quindi dalla impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, le volumetrie residenziali, i volumi connessi alle residenze ed i servizi pubblici di proprietà comunale, previsti dal progetto deciso con l'accordo di programma;

Su tutti questi rilievi, e sulle gravi conseguenze evidenziate nel documento in questione, manca qualunque osservazione da parte della regione.

D) Gruppo di censure riguardanti la mancata considerazione dell'accordo di programma.

Si è già ampiamente evidenziato che sulle aree in questione era stato stipulato un accordo di programma fra comune, provincia, regione e soggetti privati al fine di realizzare un progetto di riqualificazione, le censure di mancata considerazione dell'esistenza di questo accordo, la cui esecuzione aveva portato ad una consistente modifica del territorio sono state già oggetto di esame da parte del Collegio, in questa parte, devono essere affrontate le censure relative al valore giuridico da riconoscere all'accordo ed al suo rapporto con il vincolo imposto dalla regione (motivo n. 6).

L'avvocatura dello Stato svolge alcune osservazioni in relazione al fatto che l'amministrazione abbia la possibilità di svincolarsi dagli accordi in questione. A questo proposito chiarisce la differenza che sussiste fra tutela paesistica e la materia urbanistica, e specifica che gli accordi di programma sono disciplinati dall'art. 27 della legge 9 giugno 1990 n. 142 (ora art. 34 del D.Lgs. 2000/267). Mette in rilievo la diversa finalità degli istituti che sono a tutela dei due diversi interessi pubblici, sottolineando che la tutela del paesaggio non può che essere preminente rispetto alla materia ed alle concrete prescrizioni urbanistiche, pertanto l'esistenza di un accordo di programma di per se non esclude l'esercizio di poteri pubblicistici volti alla tutela del paesaggio.

Così la difesa della amministrazione regionale, in relazione agli accordi di programma, assume che né un piano attuativo, né accordi di programma, né concessioni edilizie già rilasciate possono impedire il recesso della P.A. dagli accordi intercorsi perché sopravvenienze normative e nuovi rinvenimenti possono giustificare, ed anzi imporre, il ricorso a strumenti di tutela paesaggistica più intensi nell'area interessata. Coerentemente con questa tesi, conclude affermando che non si può invocare, a motivo di illegittimità dei provvedimenti impugnati (la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area in questione, prima, e la delibera di approvazione, poi), la violazione di precedenti accordi di programma.

Il Collegio, ammesso e non concesso che la tesi esposta possa anche essere astrattamente condivisibile, evidenzia che, nel caso di specie, la situazione in fatto è del tutto peculiare e che questo comporta anche una diversa regola di diritto.

Gli accordi di programma quadro costituiscono in generale dei moduli convenzionali con i quali lo stato, la regione, gli enti locali concordano, anche con le parti private, politiche unitarie di intervento sul territorio, si tratta di strumenti di programmazione negoziata, regolati dalla legge 662/96 (art. 2 commi 203-209), tendenzialmente preordinati alla realizzazione di un interesse generale allo sviluppo economico. Ai soggetti privati, coinvolti nell'accordo è riconosciuto, in sede di contrattazione, un ruolo tendenzialmente paritario, che non si esaurisce nella semplice partecipazione al procedimento; tali accordi sono, quindi, ben diversi dagli accordi di cui all'art. 11 della legge 241/90, aventi natura pubblicistica e dai quali l'amministrazione può sempre recedere per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (comma 4).

Ad avviso del Collegio, nel caso della programmazione negoziata, attesa la posizione di pariordinazione del privato contraente con la P.A. ed attesi gli interessi perseguiti, deve applicarsi la normativa civilistica in materia di obbligazioni e contratti, con la conseguenza che il recesso unilaterale dell'amministrazione potrebbe ammettersi solo per espressa previsione contrattuale, ai sensi dell'art. 1373 del c.c.

Esclusa la possibilità del recesso unilaterale si pone, tuttavia, ancora la questione, introdotta dalle parti convenute, relativa alla possibilità che, per sopraggiunte nuove esigenze di tutela paesaggistica nell'area oggetto della programmazione negoziata, la regione possa (ed anzi debba) procedere ad una radicale modifica dell'assetto urbanistico, come in precedenza stabilito dall'accordo di programma quadro, essendo prevalente l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio rispetto a quello della disciplina urbanistica del territorio.

Nel caso in questione, tuttavia, si dimentica che con lo strumento utilizzato della programmazione negoziata non si è inteso perseguire un interesse esclusivamente urbanistico, ma anche paesaggistico, difatti si è predisposto un "Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei colli di S. Avendrace".

Vaste porzioni delle aree in questione sono state sottoposte a tutela archeologica e paesistica, durante un percorso durato 10 anni, e con l'accordo le amministrazioni pubbliche si sono poste, una serie di obiettivi anche di tutela e valorizzazione ambientale, oltre che di strumentazione urbanistica, basti pensare alla creazione di un vasto parco urbano, collegato al più ampio sistema dei parchi collinari cittadini, alla valorizzazione della zona archeologica, al recupero ambientale delle zone delle cave, con eliminazione delle situazioni di pericolo e di degrado causate dalle attività estrattive. Tutto questo nel rispetto di quei vincoli che, sia la sovrintendenza archeologica che quella paesistica avevano posto sulle aree in questione.

A questo proposito si deve evidenziare che l'accordo di programma quadro è stato sottoscritto il 15 settembre 2000 dal comune di Cagliari, dalla Regione sarda e da soggetti privati, tra i quali l'attuale società ricorrente, dopo che sul progetto era stato dato parere positivo (27 maggio 1999)dall'Assessorato della pubblica istruzione della regione - Ufficio Tutela del paesaggio- che aveva affermato, tra l'altro: "l'intervento consente di ricucire un brano del tessuto urbano particolarmente significativo nel contesto cittadino, riconoscendo in maniera coerente le principali linee di energia che caratterizzano i colli di S. Avendrace e perché segna di fatto l'avvio del processo di valorizzazione della necropoli di Tuvixeddu ed individua adeguate condizioni per l'integrazione dello stesso parco archeologico con il più ampio parco urbano e, più in generale con il sistema di verde che costituisce l'elemento connettivo dell'intero intervento." Questo parere era stato preceduto da quello, pure favorevole, del Ministero per i beni Culturali ed ambientali n. 4904/1 in data 20.10.1998.

Infine la Giunta regionale con del. n. 32/28 del 25.7.2000 ha ratificato la proposta degli Assessori regionali della difesa ambiente e della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport a conclusione dei risultati della conferenza istruttoria del SIVEA, promossa ai sensi dell'art. 13 della l.r. 18.1.1999 n. 1, con la dichiarazione della non assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto.

Vuole con ciò il Collegio evidenziare che i profili di tutela paesaggistica, nel progetto de quo, ben erano stati valutati e considerati da parte delle amministrazioni e degli uffici preposti alla tutela di questo interesse, costoro, infine, unanimemente lo avevano considerato valido, coerente e utile al fine di recuperare una vastissima area urbana in stato di grave degrado.

Ma vi è di più, quanto affermato dalle controparti a difesa delle determinazioni impugnate non tiene conto del fatto, di massima rilevanza, che non solo era stato sottoscritto fra le parti un accordo di programma quadro, ma che a tale accordo era stata data già esecuzione.

Il comune si è da tempo attivato per i seguenti interventi quasi ultimati: il Museo archeologico di Tuvixeddu, il Parco archeologico e ambientale di Tuvixeddu e la Viabilità di penetrazione urbana via Cadello- via S. Paolo, 1° lotto funzionale.

A sua volta la società ricorrente ha effettuato la messa in sicurezza di tutti i fronti di cava residuati dalla precedente attività di cava, ha realizzato gli scavi di fondazione per gli edifici da realizzare in via Is Maglias, complessivamente ha già realizzato circa il 40% delle opere di urbanizzazione primaria e dei sottoservizi.

Tutti questi lavori sono stati, in un primo tempo e per diverse volte, temporaneamente sospesi dal Servizio regionale per la tutela del paesaggio e successivamente definitivamente interrotti a seguito dell'approvazione della proposta della commissione regionale, con le conseguenze economiche e di impatto sulla città che già sono state sopra evidenziate.

L'accordo di programma quadro non è stato, quindi, considerato non solo sotto il profilo giuridico, quale istituto di programmazione negoziata avente efficacia vincolante fra le parti, ma neppure sotto il profilo fattuale, nel senso della sua (se pur parziale) già intrapresa esecuzione: in altre parole la regione ha deciso come se l'area non fosse stata affatto coinvolta dai lavori previsti nell'accordo, non solo, pertanto, come se tale strumento non esistesse, ma anche come se non avesse avuto alcuna concreta attuazione.

Da ultimo, ritiene il Collegio opportuno evidenziare la mancata allegazione di elementi probatori in ordine alla asserita sopravvenienza di elementi di novità tali da indurre la commissione e poi la giunta regionale a trascurare la oggettiva situazione dei luoghi, oltre a ignorare l'accordo di programma.

Sulla base delle risultanze probatorie acquisite alla causa e sulla base della cospicua documentazione allegata agli atti, si può rilevare che, in relazione all'area di cui si discute, non sono presenti elementi di novità (a parte i lavori lasciati in sospeso) né rispetto alla normativa introdotta dal codice Urbani, né rispetto a nuove particolari emergenze, essendo i recenti rinvenimenti archeologici collocati nella zona già sottoposta a vincolo archeologico.

La stessa "nuova accresciuta sensibilità" affermata nella relazione della commissione, nella materia di beni paesaggistici, deve fare i conti con la dimostrazione certa ed inconfutabile che il precedente regime di tutela e salvaguardia della zona in questione riferito ad una determinata perimetrazione delle aree è del tutto inidoneo a garantire congruamente il suo valore paesaggistico.

Devono, allora, essere evidenziati con assoluta scrupolosità quei fatti nuovi che richiedono un diverso e più incisivo intervento, tenendo sempre presente che si va ad incidere su situazioni soggettive particolarmente qualificate (diritti nascenti da accordi negoziati), ancorate a legittimi affidamenti, creati, invero, dalla stessa amministrazione regionale, che dopo anni di concertazione concordata, oggi decide di cambiare "la filosofia del paesaggio", sostituendo a quella dell'"edificato" quella del "vuoto" .

E) Il quinto gruppo di censure in esame riguarda più specificamente la individuazione di una serie di comportamenti che vengono ritenuti significativi ai fini dell'individuazione di uno sviamento di potere, sia nell'attività della commissione, sia in quella dell'amministrazione regionale.

Di tale vizio si occupano diverse censure che verranno, quindi, esaminate congiuntamente al fine di verificare la sussistenza del vizio dedotto nel procedimento, rilevando sin da ora che la nozione di sviamento di potere, nell'ordinamento amministrativo, riguarda la situazione in cui un'Autorità esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti, e ciò deve essere valutato solo in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti. Quindi l'esistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento deve essere dedotta mediante l'allegazione di precisi elementi probatori, che possono anche consistere in presunzioni o indizi, i quali devono, in ogni caso, rivelare in modo indubbio il dissimulato scopo dell'atto che integra il vizio, essendo cioè necessario che dalle presunzioni e dagli indizi si passi alla dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'Autorità amministrativa (giur. costante, cfr. ex multis: T.A.R. Emilia Romagna Parma, 07 febbraio 2007, n. 39; Consiglio Stato , sez. IV, 27 aprile 2005 , n. 1947).

Nel caso di specie il Collegio ritiene che tale vizio possa ritenersi esistente, alla stregua di quanto contenuto nel dispositivo della approvazione della proposta da parte della giunta regionale (atto finale del procedimento di vincolo) dove, una nuova prospettiva chiarisce tutto il percorso effettuato nei mesi precedenti dalla stessa amministrazione ed evidenzia ex post le ragioni ultime della complessa procedura avviata per ampliare il vincolo sulle aree in questione.

L'amministrazione regionale, nella stessa delibera con la quale ha approvato la proposta di vincolo, la n. 31/12 del 22.8.2007, ha dato mandato agli assessori competenti "affinché venga rapidamente realizzato, anche in collaborazione con il comune di Cagliari, il progetto di tutela, conservazione e ripristino delle aree di Tuvixeddu - Tuvumannu - Is Mirrionis secondo le indicazioni contenute nello studio del prof. Gilles Clement".

Con i motivi aggiunti di cui al diciannovesimo mezzo assume, la società ricorrente, il vizio di sviamento di potere in quanto la giunta regionale con tale delibera dimostra di volere realizzare un altro progetto, che nessuno conosce e che nemmeno è stato allegato alla delibera in questione. Un progetto che, pur predisposto prima dell'emanazione del provvedimento di vincolo, sarebbe compatibile con la nuova disciplina, un progetto alternativo rispetto a quello in fase di attuazione.

Il Collegio ritiene che il motivo sia fondato e che debba essere accolto anche alla stregua di una serie di comportamenti, adottati nelle diverse fasi del procedimento, e che appaiono quali seri indizi dell'esistenza di tale vizio.

Già l'esistenza, al momento dell'approvazione del vincolo, di un altro progetto sostitutivo del precedente fa sorgere il legittimo sospetto che l'idea originaria fosse quella di rendere impossibile il completamento delle opere avviate. Il fine perseguito, quindi, non sembra essere stato tanto quello di tutelare e salvaguardare un'area pregevole, quanto di cambiare la tipologia di intervento, essendo cambiata, nel frattempo, più che la sensibilità verso il paesaggio, l'orientamento della Giunta regionale e del suo Presidente nei confronti di tale area cittadina.

Gli indizi che, ad avviso del Collegio, rivelano in modo indubbio il dissimulato scopo dell'atto che integra il vizio di sviamento di potere possono essere così elencati:

1) l'emanazione di due decreti dell'Assessore regionale alla P.I. Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, il primo n. 2323 del 9.8.2006 di "dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 della zona Tuvixeddu- Tuvumannu nel comune di Cagliari" e il secondo, n. 2836 del 12.10.2006, contenente integrazioni al precedente decreto (impugnati davanti al TAR), revocati con decreto dello stesso Assessore n. 3349 del 14.11.2006, dove si fa riferimento alla "ricostituenda Commissione" di cui al comma 3 dell'art. 137 del codice Urbani, che intanto bloccano i lavori;

2) una sequela di provvedimenti di sospensione dei lavori per 90 giorni emanati adottati dall'amministrazione regionale prima della costituzione della commissione, o comunque prima che la stessa formulasse la proposta di vincolo, e successivamente revocati, che dimostrano l'uso strumentale di provvedimenti amministrativi (palesemente illegittimi) destinati a perseguire finalità dagli stessi non consentite.

La successione incalzante e la reiterazione delle determinazioni di divieto di prosecuzione dei lavori, adottate, tra l'altro, in prossimità delle camere di consiglio fissate per la decisione sulla domanda cautelare, dimostra un uso deviato del potere da parte dell'amministrazione regionale.

3) la fulminea non necessaria (le precedenti commissioni erano ancora in funzione) costituzione della commissione regionale, con provvedimento amministrativo ritenuto, in questa sede, illegittimo, allo scopo di apporre un vincolo sulle aree in questione;

4) la sottoscrizione in data 14 ottobre 2005 da parte del Presidente della giunta regionale, del Sindaco di Cagliari e della società Coimpresa di un atto preventivo di intesa per la individuazione di tratti di viabilità di interesse urbano relativi al PIA, nel quale convengono che non si ritiene essenziale, per la validità dell'iniziativa nel suo complesso, la realizzazione dell'ultimo tratto della viabilità di piano, individuato come 3° lotto, che dimostra la persistente condivisione della regione del progetto e rafforza gli affidamenti nei soggetti interessati;

5) il mancato coinvolgimento "sostanziale" del comune di Cagliari nella fase istruttoria del procedimento (da parte della commissione) e la totale mancata valutazione delle "osservazioni" sollevate dallo stesso comune (da parte della giunta regionale), che rendono il senso di una decisione ormai assunta ed immutabile per poter realizzare un progetto alternativo;

6) il richiamo dell'assessore regionale della P.I, nella prima seduta della commissione, coincidente con la data del suo insediamento, agli avvenimenti riguardanti viale S. Avendrace, Tuvixeddu e Tuvumannu, confermando in tal modo che la commissione è stata costituita non per esercitare, per il futuro, le competenze attribuitele dalla legge, ma per occuparsi di una problematica che già l'amministrazione aveva maldestramente affrontato e solo per la quale la commissione veniva, con assoluta tempistica, istituita: vincolare la suddetta area su incarico della Giunta regionale.

7) la delibera della giunta del 7.2.2007 n. 5/23, adottata su proposta del Presidente della giunta, di concerto con l'Assessore regionale della P.I., dove si da per scontato che sarà proposto un vincolo sul colle di Tuvixeddu -Tuvumannu da parte della commissione regionale; e si anticipano valutazioni e giudizi tecnici che, stranamente, sono perfettamente sovrapponibili con quelli che la commissione farà nella proposta che approverà successivamente: il ché dimostra la volontà precostituita di modificare l'assetto conferito ai luoghi in questione dagli accordi di programma, a suo tempo sottoscritti anche dalla amministrazione regionale

8) la palese incoerenza, evidenziata dal Responsabile dell'Area gestione del Territorio del comune di Cagliari, delle opere previste nel nuovo progetto del prof. Gilles Clement rispetto alle prescrizioni ed ai vincoli di cui alla proposta approvata dalla giunta regionale, nonché alle valutazioni della commissione, in relazione alla salvaguardia del tratto distintivo della necropoli e delle stratificazioni ulteriori, che era "quello della cupezza, dell'inquietante senso della desolazione che i luoghi spogli ed aridi suscitano" ed il rifiuto dello "scenario da giardino pubblico, gradevole attraente, consumabile, in una visione parziale e riduttiva dell'ambiente, della storia e del paesaggio".

La difesa regionale, cercando di ridurre l'impatto del progetto di Gilles Clement, introduce il concetto che lo stesso è utilissimo per evidenziare le diverse possibili filosofie che sovrintendono, da un lato, all'accordo di programma e, dall'altro, alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, trattandosi quasi di un utile esercizio per comprendere quale potrebbe essere la destinazione urbanistico-edilizia dell'area in questione. Ma, in realtà, la Giunta ha dato mandato agli Assessori competenti affinchè venga rapidamente realizzato il progetto secondo le indicazioni contenute nello studio del prof. Gilles Clement, il chè è ben diverso.

Il Collegio ricorda che l'amministrazione deve sempre operare entro i limiti e gli scopi per i quali il potere discrezionale le è stato attribuito, in modo tale da assicurare la corrispondenza tra il potere esercitato ed il risultato concretamente perseguito, ai fini della tutela dell'interesse pubblico in gioco (cfr. in termini:T.A.R. Veneto, sez. II, 28 giugno 2006, n. 1926), ma, nel caso di specie, tale corrispondenza non sussiste.

Conclusivamente, alla stregua delle osservazioni svolte ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere, mentre i motivi aggiunti sono accolti, per l'effetto vengono annullati: la delibera della Giunta regionale n. 51/12 del 12.12.2006 istitutiva della Commissione regionale per il paesaggio, la proposta di vincolo della Commissione del 21 febbraio 2007 e la delibera di Giunta n. 31/12 del 22 agosto 2007 di approvazione della proposta della Commissione regionale per il paesaggio, tutti gli altri atti impugnati devono ritenersi atti endoprocedimentali, non aventi natura di provvedimenti autonomamente lesivi, essendo stati emanati nell'ambito della diverse fasi procedimentali, preordinate esclusivamente all'emanazione degli atti definitivi, il cui annullamento determina conseguentemente la perdita di ogni effetto degli stessi .

Le spese di giudizio vengono poste a carico dell'amministrazione regionale intimata e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre sono compensate nei confronti della amministrazione statale costituita.


P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Dichiara la cessata materia del contendere in ordine al ricorso introduttivo, accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla la delibera della Giunta regionale n. 51/12 del 12.12.2006 istitutiva della Commissione regionale per il paesaggio, la proposta di vincolo della Commissione del 21 febbraio 2007 e la delibera di Giunta n. 31/12 del 22 agosto 2007 di approvazione della proposta della Commissione regionale per il paesaggio.

Condanna l'amministrazione regionale al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, che liquida nella misura complessiva di € 10.000,00 (diecimila/00) più IVA e CPA.

Compensa le spese nei confronti della amministrazione statale intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 novembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Lucia Tosti, Pres.
Rosa Panunzio, Cons. est.
Francesco Scano, Cons.
Depositata in segreteria in data: 8.02.2008 Febbraio, 2008

L'aria fritta di Tuvixeddu

Evidentemente l'aria di Tuvixeddu ispira imprese ardite quali l'arrampicamento sugli specchi pur di difendere l'operato della mitica commissione voluta dalla RAS ed abbondantemente bacchettata dal TAR.
Sempre su "AltraVoce.net" i proff. Angiolillo, Coroneo & Anatra si lanciano in un'ardita critica sull'operato dei Giudici del TAR colpevoli di aver basato le loro conclusioni unicamente su fatti e non libere interpretazioni del codice Urbani.
Come sempre, pur di avere ragione non ci si ferma davanti a nulla.
E' interessante notare che gli autori dell'articolo fanno parte dell'altrettanto mitica schiera dei "59 saggi" che stilarono l'altrettanto famoso proclama che potete rileggere qui:
http://seudeu.blogspot.com/2007/02/i-59-saggi-in-fila-per-tre-col-resto-di.html
e, per questo si sono anche beccati una denuncia per diffamazione (che non mi risulta sia stata ritirata).
L'articolo della triade lo potete leggere qui:
http://www.altravoce.net/2008/02/19/paesaggio.html

15 febbraio 2008

TELECOM: paga sempre l'utente

Cambiano i consigli di amministrazione ma la Telecom non si smentisce mai.
Leggete cosa è successo:

"A fine settembre ho fatto richiesta a Telecom di trasferimento di linea perchè ho cambiato casa.
Avendo (ovviamente) necessità di avere in fretta la linea (per l'ADSL) ho chiamato il 187 a piu' riprese per essere sicuro che la pratica fosse istruita sentendomi dare ogni volta una risposta diversa.
Ovviamente, avendo richiesto il trasloco della linea non occorre una laurea in fisica nucleare per capire che sono andato ad abitare da un'altra parte.
Pare che invece per Telecom la cosa non sia così ovvia infatti, nonostante dopo metà novembre (finalmente) abbiano effettuato il trasloco della linea (dell'ADSL un mese dopo), hanno ritenuto ovvio inviare tutte le fatture delle bollette al vecchio indirizzo.
La cosa l'ho scoperta qualche giorno orsono quando mi sono accorto di avere la linea telefonica completamente muta.
Dopo tre chiamate al 187 vengo a scoprire che la linea è stata cessata perchè risultavano non pagate due bollette (finite al vecchio indirizzo).
Ho provveduto a pagare immediatamente quanto dovuto (in base agli importi fornitimi dal 187) e, dopo le solite trafile al 187 scopro che se voglio riavere la linea devo pagare nuovamente l'allaccio (!).
La gentile signorina del call center mi ha fatto sapere che era mio compito informarmi, quindi la colpa di quanto accaduto era mia e quindi dovevo pagare nuovamente il riallaccio.
Ora, come tutti ben sanno, quando ci si dimentica di pagare la bolletta, Telecom vi insegue con telefonate e lettere quasi foste (fossimo) debitori di chissà quale cifra e, nel caso facessimo orecchie da mercante non appena alziamo la cornetta per telefonare una vocina ci dice che la linea è stata disabilitata perchè non risulta pagata la bolletta.
Orbene, niente di tutto questo è successo: hanno staccato tutto senza nessun preavviso: evidentemente qualche nuova norma del contratto prevede che gli utenti abbiano una sfera di cristallo per conoscere le mosse di Telecom.
In realtà dovrei essere io a chiedere i danni a Telecom e questo perchè:
1- La richiesta di trasloco di linea era subordinata al collegamento ADSL che mi è stato garantito presente ed invece ho avuto l'attivazione il 14 Dicembre 2007 (considerando che la mia richiesta era del 28 Setembre 2007, è passato qualche giorno)
2- L'allaccio della linea telefonica normale è stato fatto in data 16 Novembre 2007
3- Avrò dovuto contattare il 187 almeno una trentina di volte con perdite di tempo immani.
4- Ogni volta gli operatori del call center mi hanno dato una risposta diversa ai miei quesiti (stesso quesito fatto a tre operatori, tre risposte diverse)

Al momento ho inviato l'ennesimo fax chiedendo una risoluzione rapida al problema ma, sicuramente, faranno finta di nulla come per il precedente, tanto i soldi se li sono incassati e stanno tentando di estorcerne altri scaricando la loro incompetenza sul malcapitato utente di turno.
Questa, signori, è la Telecom: una congrega di peracottai (per volerli bene) che scaricano i costi della loro incapacità sull'utente finale, perchè agendo in regime di monopolio possono fare il bello ed il cattivo tempo. Come sempre."

Non penso ci sia molto da commentare su un simile racconto, episodi come questi sembrano essere all'ordine del giorno con l'unico comune denominatore dell'utente che ci rimette sempre.
Se questi soprusi sono frequenti è segno evidente che sono permessi e, se sono permessi vuolo dire che vi sono leggi che lo permettono e se vi sono leggi che lo permettono vuol dire che i politici che le hanno fatte approvare non fanno i nostri interessi, quindi:
Mandiamoli a casa!

14 febbraio 2008

Monte Pramma o Monte Prama?

Questa è una richiesta di aiuto:
In meno di mezz'ora dalla pubblicazione dell'articolo su Monte Pramma, mi sono arrivate una serie di segnalazioni sul fatto che ho scritto in maniera errata il nome del monte.
Il problema è che le segnalazioni di errore sono divise quasi equamente tra lo scrivere MONTE PRAMMA e lo scrivere MONTE PRAMA.
Chi ha ragione?
RISPOSTA: Monti Prama (da: Giovanni Lilliu, La Civiltà Nuragica)

Monti Prama: parla Alfonso Stiglitz

Giusto per fare chiarezza sulle statue di Monti Prama, ho ritenuto opportuno chiedere l'opinione di chi lavora nel settore (archeologi, restauratori, eccetera).
Il primo a rispondermi (in ordine di arrivo degli scritti) è stato il Prof. Alfonso Stiglitz archeologo, di cui pubblico un suo scritto che racconta la vicenda sia dal punto di vista storico che dal punto di vista delle implicazioni politiche.
I fatti riportati sono incontrovertibili, le opinioni sulle implicazioni politiche un po' meno in quanto rappresentano un punto di vista personale del Prof. Stiglitz.
Pubblico integralmente quanto inviatomi:

".....Un fantasma si aggira sull’isola, anzi trenta, di pietra; rimasti nascosti in un oscuro sottoscala, ben chiuso, Sono stai fatti fuggire da dei valorosi e coraggiosi Sardinia Jones e finalmente lasciati liberi.
Stiamo parlando, ovviamente, delle statue di Monti Prama che sono finalmente in corso di restauro. I primi frammenti furono trovati accidentalmente più di trent’anni fa nel territorio di Cabras da contadini che si affrettarono a nasconderli ma, fortunatamente, furono da subito oggetto di intervento da parte degli archeologi.
Gli scavi permisero di recuperare in modo scientifico e di mettere al sicuro dai vandali e dai tombaroli alcune migliaia di frammenti, tra statue, betili e modellini di nuraghe, e di evidenziare una necropoli composta da 33 tombe, contenenti ciascuna uno scheletro e pochissimi elementi di corredo. La necropoli fu scavata integralmente e i risultati furono pubblicati immediatamente, anche con dovizia di fotografie. Il primo ampio studio è quello del professor Giovanni Lilliu, edito nel 1977, nella prestigiosa rivista “Studi Sardi”; lo studio venne pubblicato anche come volume a parte e messo in vendita in tutte le librerie, a pochissimo prezzo, quindi accessibile a tutti.
Le immagini che, recentemente, Teleindipendentzia ha presentato come “scoop mondiale” sono già tutte lì e di qualità anche superiore. Da allora una parte delle statue, quelle che hanno minori problemi di conservazione sono rimaste sempre esposte al Museo di Cagliari, sono state oggetto di decine di pubblicazioni, con bellissime fotografie, di numerose conferenze e hanno anche partecipato a varie mostre, non solo in Sardegna. Ma i nostri politici e i nostri giornalisti d’assalto, si sa, non frequentano i musei, non leggono testi che superino la lunghezza di mezza pagina e non vanno alle conferenze.
Allora, sono state nascoste? E da chi? Credo che siano state nascoste dalla cattiva coscienza dei nostri politici e dei nostri intellettuali d’assalto. In realtà ci si è dimenticati (volutamente ?) che le statue sono realizzate in una pietra molto delicata e che questo rendeva molto difficile la loro esposizione e la loro conservazione; per questo era necessario un serio e importante intervento di restauro che presupponeva un congruo ed elevato finanziamento (che i nostri politici, in questi trent’anni, si sono guardati bene di stanziare) e un laboratorio in grado di svolgere i lavori con la competenza e le strumentazioni necessarie (inesistente allora e sino a pochi anni fa in Sardegna). In attesa delle decisioni dei politici (soldi) e di un adeguato laboratorio i frammenti sono stati accuratamente conservati nei locali del Museo di Cagliari e non in un sottoscala.
È curioso che oggi che il restauro è finalmente in corso, con i dovuti tempi, si sia mossa una pesante campagna di stampa, di carattere prettamente ideologico, il cui bersaglio non è la scarsa attenzione della Regione Sarda, della Provincia di Oristano, del Comune di Cabras e dei Partiti politici nei confronti della conservazione di questo bene e della località dalla quale proviene, ma gli archeologi colpevoli di non adeguarsi a ricostruzioni storiche dettate dal partito politico di turno. Campagna mediatica che reclama a gran voce la “ricostruzione” delle statue, da utilizzare come bandiera politica, addirittura con copie da esporre nelle piazze.
È una campagna violenta che preoccupa, in primo luogo per il restauro, per il quale la pressione politica è pessima consigliera; si tratta di un’operazione delicata, che può comportare perdite non reversibili, se fatto in modo affrettato, sotto pressione e, soprattutto, una spinta verso la ricostruzione. Solo con attenti esami si potrà vedere se è possibile una ricostruzione nel senso di mettere assieme i pezzi “incollandoli”. Francamente, data la fragilità, non so se lo sarà e spero che le pressioni politiche in tal senso non prevalgano sul buon senso dei restauratori. Tra l’altro una ricostruzione grafica e, quindi, senza conseguenze per gli originali è già stata pubblicata da Carlo Tronchetti più di dieci anni fa.
L’altra preoccupazione è di tipo più politico, le statue come strumento partitico. Una campagna così virulenta e priva di reali sbocchi politici mi porta a pensare che la realtà della società nuragica interessi poco, ma che interessi di più l’uso partitico e i guadagni politici che questa può dare. Si vuole decidere come scrivere la storia e chi la può scrivere; non mi sembra questo il compito dei partiti e dei movimenti politici, specie se sardisti; la storia ci ha insegnato che questo è il modello dei vari minculpop. In Sardegna abbiamo avuto già un caso simile, le False Carte d’Arborea, che coinvolse fior di intellettuali e che in parte ancora ci appestano; la ricerca storica sarda ha impiegato un secolo a riprendere credibilità a causa di quegli eventi.
Il problema grosso non è la ricostruzione ma quello di inserire le statue nel loro contesto storico; sono l’espressione di un gruppo dominante, di classe, all’interno di una società nuragica complessa, gerarchizzata, che vuole esprimere tutto il suo potere di controllo sui beni, sulle risorse e sul territorio. Non sono l’espressione di una mitica età della fantasia, come la denominazione giganti vuole contrabbandarci, ma prodotto concreto di una società; e, se vogliamo dirla tutta, sono l’espressione di un gruppo di dominante che, all’apice del proprio potere non riesce a far fronte alle novità di tempi in forte cambiamento e soccombe.
Colpisce che, appunto, nessuna parola si spenda per questo. Perché per risolvere questo grande problema della contestualizzazione è necessario tutelare non le statue, che sono perfettamente al sicuro, ma l’area archeologica abbandonata ai vandali e proseguire gli scavi; fino a oggi, infatti, è stata scavata solo la necropoli, mentre non sappiamo niente del luogo dei vivi, il villaggio, che ci potrebbe dire molto su quella società, sui rapporti di classe, su quello che pensavano e come vivevano. Cosa hanno fatto la Regione, la Provincia, il Comune e i partiti politici per tutelare l’area archeologica, per metterla al sicuro e per proseguire gli scavi? Niente. È più facile attaccare gli archeologi, scannarsi su dove esporre le statue, che non attivare politiche concrete per salvare il nostro partimonio storico e, in sostanza, la nostra identità.
Temo che, in realtà, i nostri politici tanto “sardisti” abbiano in realtà paura della nostra identità e preferiscano avere a che fare con delle bandiere ideologiche, i giganti, dall’alto potere consolatorio (la colpa è sempre di qualcun altro che ci ha impedito di essere quello che vogliamo essere) piuttosto che con persone in carne e ossa, gli uomini e le donne di Monte Prama, perché le persone ci pongono problemi, ci chiamano alle nostre responsabilità e ci mettono davanti alla nostra identità che non è il cammino glorioso di una razza pura, ma il tortuoso sentiero di un popolo che si identifica nelle sue molte identità.
Alfonso Stiglitz
Archeologo

Lo "Scoop mondiale" di Monti Prama

Recentemente ho avuto modo di vedere lo "scoop mondiale" di TeleIndipendentzia su YouTube che mi ha colpito per il commento, in cui si denuncia il fatto che per 30 anni le statue di Monti Prama sono state tenute nascoste, addirittura in un sottoscala, dalla Sovrintendenza Archeologica di Cagliari e soltanto grazie alla Sovrintendenza di Sassari hanno potuto rivedere la luce.
A fronte di queste dichiarazioni sono andato a verificare la cosa presso la Sovrintendenza di Cagliari e ne è uscita fuori una verità completamente diversa.
Alla mia domanda su come mai questi reperti sono stati tenuti nascosti per 30 anni, mi hanno accompagnato in biblioteca per mostrarmi qualcosa di veramente interessante.
Partendo da lontano, da libro del Lilliu del 1977 in cui vi erano già le foto (in quantità) delle statue!
Con tanti saluti allo "scoop mondiale".....
Prima di continuare meglio sgombrare il campo da equivoci: di statue intere non ne esistono, esistono una marea di frammenti più o meno grandi di arenaria (pietra abbastanza fragile e delicata) che dovranno essere rimessi insieme pezzo a pezzo.
Ma torniamo alla documentazione: una bella mole di pubblicazioni ed una valanga di fotografie, documentazioni di convegni sulla materia. Insomma una quantità di scritti sulle statue che ci vorrebbe un mese a leggerli tutti.
E senza contare il fatto che i frammenti con minori problemi di conservazione delle statue sono state sempre esposte al Museo di Cagliari.
Il tema del restauro è un argomento dolente ma facilmente spiegabile.
Un laboratorio di restauro costa una quantità di soldi spaventosa e Cagliari non ne ha mai avuto uno degno di tal nome. Il perchè? Semplice: non sono mai stati stanziati i fondi per realizzarlo; però, in tempi recenti, Sassari è riuscito a dotarsi di un laboratorio di restauro tra i migliori d'Italia e quindi i reperti da restaurare sono stati inviati a Sassari.
Questa è, in sintesi, la storia (tutta facilmente documentabile peraltro) delle statue di Monte Prama.
Che è esattamente il contrario di quanto affermato nel video di TeleIndipendentzia.
Come la mettiamo?

12 febbraio 2008

Tuvixeddu: La sentenza TAR in pillole 1

In questo articolo:

http://seudeu.blogspot.com/2007/02/ma-normale.html

mi chiedevo come si poteva procedere a nominare in una commissione degli esperti che tali non erano.
Beh, anche il TAR ha pensato la stessa cosa. Difatti ha sentenziato che:

"...5) violazione e falsa applicazione dell'art. 137, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, con particolare riferimento alla qualificata, pluriennale e documentata esperienza nella tutela del paesaggio dei componenti di nomina discrezionale della regione; dai curricula risulta che nessuno dei componenti esterni della commissione nominata dalla giunta, aveva una documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio;..."

Come volevasi dimostrare.....

Tuvixeddu: informarsi prima di scrivere...

Come volevasi dimostrare si è ritornati alla carica con la disinformazione su Tuvixeddu.
Sul periodico online "L'altra voce" è comparso un articolo a firma di Rosa Maria Patteri che potete leggere qui:

http://www.altravoce.net/2008/02/11/cartaginesi.html

In sintesi è la solita storia di chi, non avendo mai visto il progetto di Coimpresa (o meglio della MDC Architetti) su Tuvixeddu, si lascia andare a disquisizioni che hanno come unico risultato il disinformare.
Vorrei ricordare alla relatrice dell'articolo che le cubature sono site ove non esiste piu' nulla dal punto di vista archeologico perchè già distrutto in periodi precedenti.
La parte ove insistono vestigia archeologiche non viene assolutamente toccato da alcuna costruzione, anzi, il progetto ne vede la valorizzazione senza stravolgerne le caratteristiche primigenie.
Quindi signora Rosa Maria Patteri, prima di scrivere inesattezze, si documenti meglio.
Eviterà di cadere anche lei nel calderone delle inesattezze dette su Tuvixeddu sino ad oggi.
SeuDeu

Tuvixeddu - Regione Sarda 2-1 (fpt)

Potrei dire: "l'avevo detto", in tempi non sospetti e contro tutti (o quasi),
Potrei essere contento per aver visto giusto sin dall'inizio, mettendo in risalto (denunciare è una parola grossa usabile soltanto dai giornalisti di rango...) le incongruenze, le discrepanze e le contraddizioni di un decreto della RAS su Tuvixeddu che ho sempre ritenuto una forzatura (per non dire un autentico sopruso), un rimescolare le carte, un rimangiarsi gli impegni presi.
Ma non sono contento per niente.
Non sono contento perchè, alla fine di tutto, come al solito pagheremo noi di tasca.
Pagheremo di tasca perchè sicuro come l'oro, Coimpresa (così come avevo già anticipato in una mia intervista col Geom. Beppe Piras) chiederà i danni per il blocco dei lavori e, certamente, si tratterà di un bel mucchio di soldi che la RAS dovrà sborsare. Quindi noi tramite le tasse che paghiamo.
Leggo (con piacere) che si profila anche un'inchiesta penale, mi piacerebbe che questa inchiesta facesse luce su certi balzi di "carriera" fatti dalla quasi totalità di persone che, in un modo o nell'altro hanno strillato contro il progetto originale di Tuvixeddu e poi non hanno fiatato sul progetto "francese" voluto (imposto?) dalla RAS che avrebbe fatto somigliare Tuvixeddu a tutto, tranne che a se stesso. Progetto assolutamente in antitesi con quanto i "saggi & soloni" hanno sempre sbraitato.
Non essendo un giustizialista vorrei che un'eventuale inchiesta penale escludesse il fatto che tanta gente, secondo le voci che girano per Cagliari, hanno costruito la loro fortuna (economica & politica) affossando Tuvixeddu.

05 febbraio 2008

La fine del letargo

Non ho bisogno di leggere i giornali per sapere che le elezioni anticipate si avvicinano. Mi basta il telefono.
Già da ieri sera una serie di personaggi politici che credevo scomparsi hanno iniziato a telefonarmi.
Personaggi dati per dispersi dalle ultime elezioni, scomparsi sulle loro poltrone (di palazzo o di qualche commissione poco importa).
Tutti col solito copione in mano e tutti a rimarcare che mi hanno pensato tutto questo tempo (strano, sino alla settimana scorsa erano irragiungibili ma, forse, ero io ad avere il telefono difettoso).
E' comunque sbalorditivo come mi ricordino quanto hanno fatto per la società (?) e quanto faranno per me (?!).
Stessa solfa da almeno quattro lustri.
Commoventi quando affermano di considerarmi perno importante per il loro percorso, strepitosi nell'affermare che nel loro prossimo mandato avranno un posto anche per me.
E così si andrà avanti per qualche mese con inviti a cena utili per sorbirsi i soliti discorsi della finta politica a favore dei cittadini, dei sondaggii per capire quanti voti puoi portare, dei pavoneggiamenti dei nuovi aspiranti portaborse.
La solita politica, insomma.
L'Homus Politicantis (i latininisti non me ne vogliano) si è risvegliato dal letargo perchè prematuramente sfrattato dalla dimora conquistata alla faccia nostra e si sta dando subito da fare per riconquistarla.
Salvo poi chi s'è visto, s'è visto sino alle prossime elezioni.

30 gennaio 2008

Mail Caria - Novità

L'ultima novità in questo affaire è che il referto inviatomi dal Caria a suo tempo, per corroborare la veridicità della sua mail, è autentico.
Esiste veramente ed è l'unico riscontro oggettivo di tutta la vicenda.
L'autenticità riguarda, tengo a precisare, unicamente l'esistenza di un documento citato nella mail, ovvero un referto medico rilasciato dal pronto soccorso.
Resta comunque il fatto che il referto è assolutamente incompatibile con quanto descritto nella mail (ed anche dichiarato al pronto soccorso).
Dato che è stata ventilata l'ipotesi dell'utilizzo di manganelli che non lasciano segni evidenti sul corpo, ho voluto anche effettuare una ricerca in materia ma non sembra esistere nulla del genere in dotazione alle nostre forze dell'ordine (se esiste è un segreto ben custodito) e, comunque i manganelli in dotazione alle forse dell'ordine sono standard ed hanno tutti una cosa in comune: i lividi li lasciano, eccome.
Vi è anche il fatto, spiegatomi da specialisti in ortopedia, che gli ematomi, che nell'immediato potrebbero essere non visibili, diventano sicuramente visibili in tutta la loro pienezza dopo almeno 12 ore, quindi la visita al pronto soccorso effettuata quasi 24 ore dopo ha evidenziato in tutta la sua completezza il danno subito dal Caria.
Rcordo che ad un pronto soccorso, i medici di turno sono tenuti a scrivere quanto dichiara il paziente per quanto inverosimile possa risultare e per quanto in contrasto possa risultare con i riscontri clinici effettuati.
Poi il dichiarante si assume tutta le responsabilità di quanto sottoscritto.

29 gennaio 2008

Sempre di aliga si tratta....

Al peggio non c'è mai limite, anche quando si pensa di aver toccato il fondo si scopre che c'è ampio margine per un ulteriore sprofondamento.
Leggo su un quotidiano di oggi che (udite udite) il presidente del Cagliari Massimo Cellino è stato inquadrato dalle telecamere di Sky mentre avrebbe urlato, durante la partita Cagliari-Napoli, "Napoletani bastardi". La cosa, di per se stessa non è una notizia, allo stadio si sente molto di peggio urlato da entrambe le parti senza distinzione di ruoli.
La notizia è che tale Angelo Pisani, presidente dell'associazione "Noiconsumatori.it" sia (e)saltato su chiedendo un risarcimento di 1000 (????) euro per ciascun tifoso napoletano per (cito testualmente) "Per tutti i danni esistenziali ed il buon nome dei tifosi napoletani".
Ma non finisce qui, difatti anche (udite udite) la senatrice di Forza Italia, tale Maria Burana Procaccini (che, evidentemente al Senato non ha niente altro di meglio da fare) è pronta a denunciare "l'istigazione alla violenza" perpetrata dal presidente Cellino con una simile frase. Parla, ovviamente (cito) "Come parlamentare, come insegnante, come educatrice e come madre", tuonando contro il gravissimo insulto profferito da Massimo Cellino considerato come esempio perfetto di una dirigenza maleducata che incita alla violenza.
Difatti sia il Pisani che la Burana Procaccini sono abituati ad usare termini come "perdinidirindina, accipicchia, perbaccolina, eccetera (vedere e sentire la seduta del Senato di qualche giorno orsono per conferme).
Oddio, passi un Angelo Pisani che ha trovato un'idea originale per cercare di fare soldi ma una senatrice della Repubblica che prende simili posizioni mi da da pensare.
Da pensare che proprio lei e la sua categoria, dopo l'ultimo exploit durante il voto sulla fiducia al Governo, dovrebbe stare zitta perchè di danni al nostro Paese ne hanno già fatto abbastanza con il loro comportamento.
Dato che questo Angelo Pisani (presumo tifoso napoletano) vuole un risarcimento di 1000 euro per ogni tifoso napoletano,
proporrei di chiedere ai componenti del Senato Italiano lo stesso risarcimento
A TUTTI GLI ITALIANI
per "Tutti i danni esistenziali ed il buon nome dei cittadini italiani creati dal comportamento ignobile tenuto dai Sigg. Senatori".
Facciamo una raccolta di firme?

25 gennaio 2008

Citazioni di bufala

Ieri sera, in quell'ignobile riunione al Senato, il nostro (si fa per dire) impareggiabile senatore Mastella si è lanciato nella citazione
di una poesia di (secondo lui) Pablo Neruda che riporto:
"Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi.
Chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.
"
Bene, sarà perchè da buon campano ama i suoi prodotti,
invece di recitare (sic!) una poesia di Neruda,
ha proposto un prodotto affermato della sua regione:
la bufala (senza mozzarella).

Infatti, se leggete qui, avrete la conferma di quanto asserisco:
http://diarioperinaviganti.blogspot.com/2007/01/lo-diceva-neruda.html
Morale: ciascuno dà quel che ha.
Poveri noi!!!!

I cacciatori di teste

Confesso di trovarmi in una posizione grottesca: difendere (si fa per dire) un personaggio come Mastella per quanto è venuto fuori ultimamente riguardo all'argomento lottizzazioni.
Difendere nel senso che non sono d'accordo sul fatto che venga additato come la madre (?!) di tutta la malapolitica della lottizzazione dei partiti.
Sia ben chiara una cosa: personaggi del genere dovrebbero essere mandati a casa a coltivare l'orto (non prima di aver rifuso i danni arrecati all'Italia), però una cosa giusta l'ha detta: "Così fan tutti".
Partendo da questa affermazione, vera come non mai, mi suona molto ipocrita tutta questa crociata contro il malgoverno mastelliano.
Come se il concetto di lottizzazione politica l'avesse inventato l'impareggiabile Mastella.
Affermando tale concetto si farebbe assurgere al rango di genio chi genio non è.
Però è sacrificabile, nel senso che con l'uno e rotti percento di voti ottenuti rappresenta se stesso e qualcun altro e quindi sull'altare del sacrificio lo si può portare evitando che l'opinione pubblica si concentri sugli altri.
E gli altri?
Ebbene si, e con gli altri cosa facciamo? Finta di nulla o versiamo un camion di sabbia sull'argomento?
Perchè la lottizzazione politica è sempre esistita e tutti i vari politici che oggi sparano giudizi da qualche salotto televisivo sul mastelliano comportamento di scheletri nell'armadio delle lottizzazioni ne hanno sicuramente da vendere.
Nel disgusto generale che provo ogniqualvolta che un politico apre bocca (la sensazione è bipartisan), il disgusto più disgustoso (scusate il bisticcio di parole) lo provo quando sento politici che vorrebbero proporre leggi che regolino questo malaffare.
Ma quando mai si metteranno d'accordo e quando mai faranno una cosa del genere? Forse quando Pasqua si festeggerà il lunedi?
Ciascuno di noi sa che senza uno sponsor politico non si riesce nemmeno a pagare una bolletta, figuriamoci fare qualcos'altro.
Per meglio capire il concetto, rispolvero un vecchio detto che girava in RAI neanche tanto tempo orsono:
si diceva che su 10 assunti, 9 erano raccomandati ed uno era bravo.
Ricordo ai tempi in cui ero giovane ed illuso che esistesse una meritocrazia, mi recai a colloquio presso un ente per proporre la mia assunzione ritenendo di avere le qualità adatte; orbene, non mi fu chiesto un curriculum, bensì di quale partito avessi la tessera.
Non capendo bene all'epoca come giravano le cose, mi indignai e preferii lasciar perdere ed intraprendere la libera professione.
Oggi, a distanza di decenni, nulla di nuovo sotto il sole.
Si assiste sempre al solito valzer in cui chi fa parte del "giro", trova sempre una poltrona ed una scrivania, chi non ne fa parte guarda.
Si dice anche che, in fondo, ce lo meritiamo perchè nessuno ha mai denunciato questi soprusi.
Balle.
Di denunce su questo andazzo disgustoso ne sono state fatte, eccome, ma per una ragione o per l'altra tutto è stato coperto da una spessa coltre di silenzio. D'altronde in un paese dove i partiti nominano le persone di loro fiducia dentro le strutture, vi sembra verosimile che queste persone vadano contro i loro interessi andando a (eventualmente) perseguire coloro i quali gli hanno fatto avere la poltrona?
Si dirà anche che, nel resto del mondo le raccomandazioni vengono usate.
Verissimo, però vengono raccomandate le persone ritenute valide. D'altronde il mestiere di "Head Hunter" (cacciatore di teste, inteso come cervelli validi) è nato nei paesi piu' avanzati di noi (USA, UK, Francia, Germania, ect) e, visti i risultati, funziona.
In Italia invece i partiti interpretano in maniera originale il concetto di raccomandazione, diventando Head Hunter in senso generalizzato:
cacciatori, sì di teste.
Ma vuote.
Ed è questo che ci sta portando alla rovina.
Un vostro commento sull'argomento sarebbe graditissimo.

Genialate

Avete presente gli ingressi a Cagliari dalla SS 131?
Bene, uno porta alla zona degli ospedali e l'altro a Piazza S.Avendrace - Viale Elmas.
L'ingresso alla zona ospedali era, da oltre un mese, a corsia unica per lavori sulla carreggiata. Lavori ovviamente a singhiozzo, se no che gusto c'è?
Conclusione ovvia, l'altro ingresso risultava sovraffollato di traffico ma va bene così. D'altronde i lavori vanno fatti e a qualche sacrificio dobbiamo sottostare. Però, sapendolo, ci si regola di conseguenza. Da qualche giorno i lavori si sono trasferiti sull'altro ingresso (Piazza S.Avendrace - Viale Elmas), capovolgendo il problema. E sin qui tutto va bene, ci si regola.
Oggi sorpresa: i lavori sulla carreggiata sono in entrambi gli ingressi con la conclusione ovvia di un imbottigliamento spettacolare:
60 minuti per percorrere 4 chilometri.
Ma i cervelloni che decidono questi lavori (senza pubblicizzare la cosa, se no che gusto c'è?) ragionano seduti sul loro cervello?
Ditemelo voi......

24 gennaio 2008

Una risata vi seppellirà

Ciao a tutti, solitamente non faccio pubblicità a Blog, Siti & Affini ma per questa volta faccio un'eccezione.
Era da parecchio tempo che non ridevo così di gusto e, visti i tempi, è una cosa notevole.
Quindi ritengo di dover condividere con voi queste risate.
Per questioni di (?) copyright vi rimando direttamente al blog in quanto non ho avuto la possibilità di richiedere all'ideatore il permesso di pubblicare il suo materiale.
Fate un salto qui e non ve ne pentirete:
http://tromb-operator.blogspot.com/2008/01/nasce-la-mastelcard-cari-lettori.html
A presto
SeuDeu

RETTIFICA DEL 25/01/2008

Diamo a Cesare quel che è di Cesare, pane al pane e vino al vino, eccetera.
Ieri, erroneamente ho segnalato un sito facendo intendere che fosse l'ideatore della MastelCard.
Ho sbagliato. Il sito ideatore della MastelCard è questo:
http://dementemastella.blogspot.com/
SeuDeu

18 gennaio 2008

Cosa succede in città

Secondo la teoria delle probabilità, due coincidenze sono troppe.
E proprio a causa di ciò invece di continuare a sviscerare il caso della mail truffa con gli aggiornamenti del caso, ho deciso di riflettere sugli "effetti collaterali" di questa notizia.
La grande domanda che mi sto ponendo da stamane è:
cosa c'è realmente dietro questa mail truffa?
E', come ritenevo si trattasse, una stupidata da scriteriati oppure c'è qualcos'altro dietro ed anche importante?
Il sospetto di esserci imbattuti in qualcosa di "scomodo" ha iniziato a venirmi ieri sera per poi essere confermato tra stanotte e stamattina.

Due gli avvenimenti che mi lasciano perplesso:
1- Il modo in cui riesco ad avere le notizie
2- Gli attacchi al Blog SuBarralliccu

Partiamo dall'inizio.
Man mano si sta andando avanti in questa vicenda, vengono fuori (com'è logico aspettarsi) conferme e smentite.
Ciò che mi lascia perplesso è che tutti coloro con cui ho parlato mi hanno chiesto espressamente di non essere citate.
Per chi fosse digiuno delle prassi giornalistiche, la figura dell'informatore che chiede di non essere citato è normale; questo vuol dire che il giornalista ha parlato con la fonte (di solito registra il colloquio per sicurezza) ma non è tenuto a rivelarne l'identità. Questa prassi è riconosciuta anche a livello legale. Non è la prima volta che mi imbatto in persone informate dei fatti che chiedono di essere protette dall'anonimato ma quelle erano altre storie ben piu' grosse (penso) di questa.

Per farla breve, ho rintracciato due addetti dell'agenzia di vigilanza situata di fronte al parcheggio dove si sarebbe svolto il pestaggio (campo visivo perfetto sulla scena) che erano in servizio la sera del presunto pestaggio cioè venerdi 11 Gennaio 2008.
Orbene, queste due persone mi hanno confermato che nel lasso temporale tra le 21.00 e le 00.00 nell'area del parcheggio e zona prospiciente non è avvenuto nulla di rilevante. Quindi o questi poliziotti avevano il dono dell'invisibilità o il caria si è inventato tutto. Mi hanno però chiesto di non essere citati nell'articolo.
Poc'anzi mi hanno comunicato che le camere di sorveglianza che dovrebbero confermare la storia non hanno registrato nulla e l'addetto di turno non ha notato nulla. Stessa richiesta di non essere citati.
Per cui, allo stato attuale,considerando che sul sito SuBarralliccu una certa Lucia ha dichiarato di essere stata presente sul luogo all'ora indicata e non aver visto nulla di rilevante e, considerato anche che l'unico testimone oculare a favore del Caria è irrintracciabile, la mail del pestaggio è un falso.

A meno di non vivere fuori da qualsiasi contesto civile, però, salta immediatamente agli occhi che queste richieste di anonimato, probabilmente, potrebbero nascondere qualcosa.
Proviamo a fare delle ipotesi.

1- Queste persone hanno paura di ritorsioni da parte di chissà chi ma, qundi, in questo caso ci siamo imbattuti veramente in qualcosa di grosso che incute timore al punto di voler mantenere l'anonimato e, sinceramente, mi sembra un po' troppo (o almeno spero).

2- Questa vicenda (gravissima da qualunque parte la si guardi) ha dato vita a delle indagini su larga scala e quindi vi siano alcune cose (e persone) che non devono essere troppo pubblicizzate. In questo caso tutto questo sarebbe sensato poichè, si, è il caso che l'opinione pubblica sappia come sono andate realmente le cose ma, per i vari meccanismi investigativi (prima) ed istruttori (poi) tutti i dettagli e le persone devono essere tenuti segreti sino a fine indagini.
Tecnicamente, in questo caso si tratterebbe di "notizie non autorizzate" o "fuga controllata (?) di notizie" ovvero notizie e basta, senza la prova legale di quanto affermato che arriverà in un secondo tempo.

3- Si cerca di nascondere qualcosa generando confusione immettendo notizie contradditorie per disorientare l'opinione pubblica. Ipotesi che, secondo me, fa acqua da tutte le parti, così come la notizia sorgente (la mail).

Il secondo fatto, molto grave, è l'attacco al sito di SuBarralliccu.
Ci siamo accorti che qualcosa non quadrava verso le 23 di ieri notte quando ho cercato di postare un commento e non succedeva nulla; un controllo sull'ultimo post pubblicato mi dava un buco temporale di quasi due ore; un rapido controllo ci permetteva di verificare che veniva bloccato l'articolo principale mediante un attacco di spam che impediva la pubblicazione in rete dei post, generando la sensazione che il blog non funzionasse. Una rapida pulizia effettuata in più riprese ha minimizzato il problema.
D'altro canto siamo riusciti ad identificare gli IP di partenza dello spam ed abbiamo allertato immediatamente la BSA (il server è in territorio USA) e la Polizia Postale e le indagini sono in corso.
Ma. al di là di queste cose, resta il fatto sconcertante dell'attacco al sito.
Sorge spontaneo pensare: Stiamo dando fastidio a qualcuno? Qualcuno ha paura di quello che potremmo scoprire? Cosa c'è realmente dietro? E' una bravata? C'è dell'altro?
Allo stato attuale non ho idee che giustifichino tale azione anche se, come dicevo all'inizio dell'articolo, secondo la teoria delle probabilità, due coincidenze sono troppe.
Chissà

17 gennaio 2008

La sfera di cristallo II

Il titolone in prima pagina de ilSardegna di ieri era, così come avevo detto anche se in termini "soft" una bufala o meglio trattavasi di notizia inventata di sana pianta, tanto è vero che l'assessore Morittu ha dichiarato la notizia "..destituita di qualsiasi fondamento». Inoltre l'assessore "smentisce nella maniera più categorica di avere mai detto o anche solo lontanamente pensato le frasi che gli vengono attribuite".
Non c'è che dire.
A questo punto c'è veramente da chiedersi se l'informazione che dice di fare ilSardegna si possa definire tale e se, le copie gratuite distribuite a destra e manca e gli abbonamenti gratuiti via mail del giornale non debbano essere catalogati alla stregua di "volantini pubblicitari".
Ditemi voi.
Post Scriptum: Mi meraviglia che tale bufala sia passata completamente sotto silenzio, al di fuori di "L'Altra Voce" tutti gli altri organi di informazione sono stati zitti.
Chi tace acconsente?

16 gennaio 2008

La sfera di cristallo

Scoop de ilSardegna!
La notizia sparata in prima pagina annuncia lo stop dell'arrivo di ulteriori rifiuti dalla Campania richiesta dal Governatore Soru.
A pag. 20 recita: "Rifiuti- L'Assessore Morittu chiama l'ufficio di de Gennaro: l'ordine pubblico non è garantito. E Napoli si ferma"
Sotto il titolone: "Non mandate piu' spazzatura" la Regione si arrende agli scontri.
Segue colorita cronaca degli avvenimenti.

La notizia è, ovviamente di quelle sensazionali: Soru che fa marcia indietro e si rimangia gli accordi (beh, lo stanno facendo un po' tutti..) per "quieto vivere".
La cosa strana è che NESSUN altro media ha ripreso una notizia di tale portata; per capirci su web non c'è assolutamente nulla del genere da nessuna parte.
No tv, no giornali, nulla.
Compare invece una notiziola che la dice lunga sull'argomento, la reperite qui:
http://www.alguer.it/notizie/sardegna/15562/cagliari_seduta_straordinaria_consiglio_rifiuti/
Per chi non avesse voglia di andarsela a leggere, riassumo:
"Il consiglio regionale della Sardegna dedicherà due giornate al problema rifiuti. Oggi in commissione ambiente sarà sentito l'assessore all'Ambiente, Cicito Morittu, che riferirà sulla decisione di accogliere i rifiuti dalla Campania e sui particolari dell'operazione. Domani, giovedì, sarà il presidente della Regione, Renato Soru, a riferire in consiglio regionale, riunito in seduta staordinaria."
Quindi si deve ancora decidere (eventualmente) il da farsi, non si è ancora deciso nulla.
IlSardegna ha preso un abbaglio o ha appena acquistato una nuova sfera di cristallo?

La spazzatura dei bugiardi millantatori - II

Come volevasi dimostrare, ci stanno cascando tutti.
Passi che un sito o un blog pubblichino, senza entrare
troppo nel merito, una schifezza di mail come quella del sedicente
Riccardo Caria (che in questo momento sta godendosi il suo quarto d'ora di pubblicità), un'altra cosa è quando un quotidiano ci scrive sopra mezza pagina
ricamandoci e (ahia) VARIANDO la versione rispetto a quanto circola in rete.
Difatti quanto si legge a pag.21 de ilSardegna si discosta molto da quanto è stato scritto sulla balla-mail, segno che:
a- Il giornalista (sic!) ha intervistato i tizi e questi hanno pensato bene di modificare la versione.
b- Il giornalista (sic!) ha letto (male) la mail e poi ci ha scritto il pezzo reinterpretando la storia.
In qualsiasi caso ha preso un granchio colossale.
Certo che se questa è la serietà dell'informazione in Sardegna, siamo a posto.....

15 gennaio 2008

La spazzatura dei bugiardi millantatori

Se c'è una categoria di persone che non sopporto sono i bugiardi millantatori o, se preferite, quegli squallidi individui che cercano pubblicità a tutti i costi speculando su fatti di cui ci sarebbe da vergognarsi.
Oggi vi racconto una storia che, se fosse vera autorizzerebbe il volo radente di tutti gli asini del mondo.
E' la storia di due ragazzi che, all'uscita da una pizzeria vengono picchiati selvaggiamente da (a detta loro) 10-15 agenti i quali, giusto per gradire pestano altri tre ragazzi o meglio, due ragazzi ed una ragazza, il tutto sotto gli occhi di un gruppo di persone e dopo questo pestaggio questi ragazzi se la cavano con 3 giorni di cure al pronto soccorso.
E' anche la storia di qualcuno che sta facendo circolare una mail che dipinge le forze dell'ordine come dei violenti assetati di sangue che nemmeno nelle giunte militari del Sud America nei tristi anni 70 se ne trovavano.
E' la storia di chi ha interesse a fomentare l'odio verso le istituzioni da parte dei cittadini che leggono, prendendola per vera, simile spazzatura (tutto in tema) per affermare la triste equazione: forze dell'ordine uguale repressione.
Voglio sperare che i nomi siano stati messi lì a caso e non si tratti dei veri nomi perchè, nel caso vi rimanderei al sito:
http://digilander.libero.it/gongolante/siti_ospiti/cassius/index.htm

Visitato il sito e letta la mail, chissà perchè questa mi sembra una brutta scopiazzatura di un film già visto....
Ma torniamo alla nostra mail che potete leggere integralmente qui:

http://subarralliccu.wordpress.com/2008/01/14/disordini-a-cagliari-una-testimonianza/#comment-390

Effettivamente è ben scritta e, ad una prima lettura sembra vera, di quelle che, riga dopo riga ti sale lo sdegno su per la gola sino al cervello. Impressionante, di quelle che lasciano il segno. Se fosse vera.
Ma non lo è. Per niente.
A parte lo svolgimento troppo truculento, lo scrittore dimostra che non ha mai preso nè una manganellata, nè un calcio e neppure è stato sbattuto contro un palo se non nella sua fantasia.
Se fosse vero che è stato prima preso per il collo da un agente molto piu' grosso di lui, sbattuto contro un palo, colpito col manganello e poi preso parecchie botte, sopratutto nella schiena.
Risulta poi inverosimile che, recatosi (sembra con le sue gambe) al pronto soccorso gli abbiano diagnosticato TRE giorni di cure.
O è Superman o è un bugiardo
Solitamente con un trattamento del genere anche se non energico al pronto soccorso ce lo portavano in ambulanza e lo lasciavano lì per almeno una settimana, altro che tre giorni di cure.
Questo particolare evidenzia che, siccome nei (suoi) film si incassano botte a tutto spiano e l'eroe di turno se la cava con una medicazione ed esce dall'ospedale subito, nella sua (dis)avventura con i biechi poliziotti, dato che lui interpreta l'eroe buono, se la deve cavare così.
Basterebbe questo per sputtanare definitivamente la mail ed il suo (suoi?) autore ma c'è, ovviamente dell'altro.
Sarebbe mai possibile che, considerata la densità di giornalisti, operatori, fotografi presenti nei dintorni, una cosa del genere sia passata inosservata?
E poi è mai possibile che CINQUE tra ragazzi e ragazza vengano malmenati a quel modo (leggere attentamente la mail) e nessuno:
a- Abbia detto nulla?
b- Al pronto soccorso li hanno fatti andare via così senza nemmeno tenerli in osservazione
c- E' prassi standard al Pronto Soccorso che in caso di ammissione di aggressione vengono automaticamente avvertite le autorità
d- Erano presenti anche altre persone al pestaggio e nessuno parla?
Inoltre è descritto un marito che viene pestato per aver cercato di difendere la moglie presa a manganellate selvaggiamente dagli agenti (parole testuali). Ma, secondo voi, uscendone vivi sarebbero stati zitti? Però quasi dimenticavo: queste persone le ha conosciute l'indomani quando si è recato al pronto soccorso.
Insomma questa azione che ha per protagonisti almeno una ventina di persone è stata messa su e consumata senza che NESSUNO e dico NESSUNO ne abbia fatto parola o visto qualcosa?
Pensateci bene: un semiblindato Land Rover (che può ospitare al massimo 8 persone e non 10-15 come dice il nostro ecoballista) della Polizia arriva al parcheggio del CIS con lampeggianti ruotanti, scendono gli agenti dell'antisommossa, scatenano un finimondo e nessuno ricorda di aver visto nulla? E nessuno si avvicina?
Provate a passare da qualche parte dove vi sono luci blu lampeggianti accese e guardate che fila di macchine ferme a guardare si forma...
Poi la parte finale di questo pestaggio è perlomeno patetica: presa di peso da un telefilm di serie Z:
i poliziotti cattivi che pestano come magli ed alla fine il poliziotto buono che si commuove e convince i colleghi a lasciarli andare.
A parte il fatto che non sta da nessuna parte che siano stati rilasciati senza identificazione, una cosa del genere e, se fosse vera questa storia, i poliziotti avrebbero avuto, paradossalmente piu' grane per una cosa del genere che per aver pestato delle persone.
Bella messa in scena non c'è che dire.
Salta all'occhio la stizza per non aver avuto abbastanza visibilità: un trafiletto sull'Unione Sarda e basta.
Meglio una mail da far girare tra i siti che presumono la buona fede di chi scrivere e credono a (quasi) tutto quello che leggono, sopratutto se sono storie ad effetto condite con violenza, diritti umani calpestati e farneticazioni varie sui perchè di quel venerdì di violenza (gratuita). Chiude questa sciagurata mail l'invocazione di colpe da parte di chi dirige, quindi della classe dirigente, quindi un'accusa verso chi da ordini, quasi visto come un'entità grigia che attenta alle nostre libertà.
Se è stata scritta per avere visibilità è meglio che l'autore stia attento: l'unica visibilità a cui può anelare è quella a scacchi in un noto penitenziario cittadini e, se gli va male con vista sul mare in un altrettanto noto nosocomio cittadino (stavolta con lividi veri).

Le catene di S. Antonio

Mi sono ricordato che un sms di "invito" allo sciagurato sit-in al porto di Cagliari stava anche nel mio telefonino.
L'avevo ricevuto la mattina ma l'avevo liquidato come il solito sms "idiota"; oggi l'ho ripreso in mano perchè, così come ho accennato in un post precedente, ho i miei dubbi che le catene di messaggini possano essere stati inviati da organizzazioni, per così dire, spicciole. Mancanti cioè di una mailing list "corposa".
Vi riporto il testo integrale del messaggio e vi invito ad analizzarlo con me.
Vi accorgerete che fa parte di una "Catena di S. Antonio" che è andata a pescare dentro una mailing list di numeri di telefono.
Questo il testo integrale del messaggio (spazi compresi):

Oggi una parte di spazzatura di napoli invaderà la nostra spledida terra rovinandola, questa è tutta colpa di un governatore sardo...se siete d'accordo con lui è la conferma che noi sardi siamo tutti ignoranti!!!!
RIBELLIAMOCI E SALVIAMO LA NOSTRA AMATA TERRA. Fallo girare


Bene, la prima cosa che salta agli occhi per chi è esperto di cose informatiche è che è stato scritto con un computer e spedito con un service provider specializzato in spedizione di messaggi sms a blocchi.
Una delle prove di quanto affermato è data dagli spazi dopo la virgola. Nessuno con un telefonino sprecherebbe uno spazio dopo la virgola. Questo sia per questioni di digitazione sia per questione di spazi, difatti un messaggio sms standard è di 160 caratteri, eccedendo diventano due, tre. Dipende dalla lunghezza.
Sul contenuto ben poco da dire, l'autore (autori) ha cercato di sembrare un tizio qualsiasi che incita i conterranei ad accorrere per salvare la propria terra minacciata (???) ma la forma e la costruzione delle frasi in "finto linguaggio comune" ne tradiscono le origini.

Risulta quindi evidente che si è trattata di una mossa a tavolino, accuratamente preparata e con partners ben dotati di mailing list.
Onestamente non ritengo nè IRS e quantomeno gli Sconvolts così attrezzati alla bisogna, per cui ci deve essere sicuramente stati qualcun altro.
C'è anche da dire che, avendo tra le mani il messaggio originale, ossia il primo inviato e non quello ripetuto da chi l'ha ricevuto, con l'analisi del codice sorgente del messaggio e qualche altro accorgimento si arriverebbe sin dentro al computer di chi ha iniziato questa catena di S. Antonio.
E penso che salterebbero fuori cose interessanti.

SENSAZIONALE: Entro fine anno l'ADSL in tutta la Sardegna?

La notizia, nuda e cruda è questa:
Stamane in una conferenza stampa, il Governatore Renato Soru e l'Assessore agli Affari Generali Massimo Dadea hanno illustrato i progressi fatti in questa prima tranche di lavori atti a cablare con l'ADSL tutta la Sardegna.
Si è parlato di questo piano (SICS), partito nel 2005 e concluso con 6 mesi di anticipo, del rallentamento avuto per problemi di finanziamenti bloccati dalla UE.
Ma la vera notizia riguarda la seconda parte del piano.
Reggetevi forte:
Entro la fine dell'anno TUTTI i comuni della Sardegna saranno raggiunti dall'ADSL!
Il completamento verrà effettuato prediligendo il sistema in fibra ottica fin dove è possibile per poi completare il cablaggio nelle altre zone dove non sia tecnicamente possibile arrivare mediante cavo, con un sistema Wi-Max o con ponti radio.

Questa è la notizia che, dopo anni di lotte per avere qualcosa di piu' di un modem a 57k, potrà lasciare increduli però, una volta tanto, ci voglio credere.
Spero di non sbagliarmi.

14 gennaio 2008

ASL8 + Internet? Funziona!!!!

Siamo talmente abituati a barcamenarci tra disservizi e burocrazia assurda che, quando qualcosa viene realizzata in tempi brevi ci stupiamo.
Piacevolmente.
Una volta tanto riesco a scrivere un ringraziamento per strutture pubbliche che funzionano realmente al servizio del cittadino, aiutandolo a risolvere velocemente i suoi problemi.
Questo ringraziamento va alla struttura ASL8.
Vi racconto la storia in breve.

Sto aspettando da tempo immemore la mitica tessera sanitaria e da mesi tento disperatamente di contattare via web l'Agenzia delle Entrate.
Sito faraonico, tremila link, possibilità di fare tutto on line e.... quando cerchi di fare qualche cosa il sito ti avvisa che devi rivolgerti all'ufficio competente oppure chiamare il solito numero verde (perennemente occupato).
C'è anche la posta elettronica ma pare che non funzioni perchè ho mandato non so piu' quante mail senza nessuna risposta anche se ho la prova che sono state lette.
Subito dopo Natale ho avuto l'idea di curiosare anche nel sito della ASL8 ed ho pensato di mandare una mail chiedendo informazioni sul mancato ricevimento della mia tessera sanitaria.
Onestamente ho inviato la mail piu' per tacitarmi la coscienza che per convinzione.
Orbene, la mail l'ho spedita il lunedi dopo Natale (voi mi direte subito che cosa pretendevo che succedesse) e, incredibile ma vero, il martedi mi arrivava la risposta con la richiesta dei miei dati per poter effettuare un controllo.
Roba da non credere!
Mandati i dati per posta elettronica, IN MENO DI 24 ore venivo avvisato che dietro loro segnalazione, l'Agenzia delle Entrate mi avrebbe spedito entro un mese la mia tessere sanitaria.
Tempo impiegato per risolvere il mio annoso problema: 3 giorni lavorativi.
Tempo perso per recarmi presso un ufficio: zero.
Idem per code & affini.
Tutto fatto da casa tramite computer e posta elettronica.

Credetemi, conoscendo come funzionano i rapporti tra le amministrazioni pubbliche, internet e i cittadini, trovare un'amministrazione pubblica che funziona su internet e, sopratutto, risolve i problemi degli utenti è perlomeno sconvolgente. In positivo.

Quindi un grazie agli impiegati della ASL8 che, nel loro piccolo, hanno dimostrato che anche un'amministrazione pubblica puo' usare internet per dare un servizio agli utenti.
E darlo bene.
E questo, credetemi, non è poco.

12 gennaio 2008

Frugando nell'immondizia III - Rettifica

Questa volta ho pescato una falsa affermazione scritta su ilGiornale riguardante il fatto che il Governatore Soru ha permesso l'arrivo della spazzatura campana violando una legge (Una legge regionale del 2001, la numero 6 come testualmente citato).
Il link è questo:
http://www.ilgiornale.it/a.pic1?ID=233378

Siccome sono curioso ed il sito della Regione Sarda è completissimo e facile da consultare ho trovato la "Legge Regionale del 2001, numero 6).
Questo è il link così ve la potete leggere con calma:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=2001006

Bene, come avrete letto non c'entra nulla con l'argomento rifiuti extrasardi.

La campagna di demolizione a mezzo stampa continua...
Un consiglio per certi personaggi che si (auto)definiscono giornalisti:
prima di scrivere una castroneria, andate a verificarne la veridicità.
Se non lo fate o siete scarsi o dei venduti.
Almeno su questo Beppe Grillo ha ragione: un bel vaffa-day ve lo meritate...

Modifica al post in data 13/01/2008


Mi scuso con i lettori ma anche io prendo degli abbagli.
Quanto affermato sul contenuto della L.R. 6 del 2001, al comma 19 dice testualmente:
"E' fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale."
Quindi il giornalista ha citato correttamente la legge ed ho sbagliato io.
Me ne scuso.

Correttezza è anche ammettere di aver sbagliato.
Grazie anonimo per la segnalazione

Frugando nell'immondizia II

1- Tutti coloro i quali stanno strillando ai quattro venti che ciascuno deve tenersi in casa l'immodizia che produce, vorrei ricordare (ammesso che lo sappiano) che la Regione Sardegna ESPORTA annualmente 470.000 (Quattrocentosettantamila) tonnellate di rifiuti tossici che vengono smaltiti nelle altre regioni d'Italia.
Che facciamo, facciamo finta di nulla o ci riprendiamo la nostra spazzatura?
Per coerenza. Almeno.

2- Stranamente anche la Svizzera ha chiesto di partecipare allo smaltimento dell'immondizia campana.
L'articolo, pubblicato su Sole 24Ore on-line è disponibile qui:
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/01/svizzera-si-rifiuti-campani.shtml

3- Nel frattempo il Governo (o chi per lui) spende 200.000 (duecentomila) euro AL GIORNO per far smaltire parte dei rifiuti campani in Germania:
L'articolo pubblicato da Il Sole 24Ore è disponibile qui:
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/01/rifiuti-sprechi-stato-germania-napoli.shtml

CONSIDERAZIONE.
Se, in qualsiasi modo ed in qualsiasi posto, vengono bruciate le immondizie, lo stato di urgenza finisce e tutto ritorna entro certi binari di normalità.
Quindi fine dei guadagni extra.
Pensateci bene: a ciascuno di noi sarà capitata un'emergenza (idraulico, medico, eletricista) in cui non potevamo fare altro che accettare quanto richiesto?
Ci è costato sicuramente tanto dal punto di vista finanziario.
Se non fossimo stati presi da un'emergenza, avremmo potuto guardarci in giro e decidere con calma rispettando il nostro portafogli e, sicuramente certi avvoltoi che ci hanno scucito cifre importanti sarebbero rimasti a bocca asciutta.
L'emergenza rifiuti è la stessa cosa, solamente in scala molto piu' grande (per quanto riguarda le cifre).
Ma vi sembra che qualcuno rinunci a certi guadagni ristabilizzando la situazione?
Magari faranno di tutto per intralciare il processo di stabilizzazione.
Anche pagare dei teppisti per creare incidenti e creare un clima di terrore....
Chissà, forse mi sbaglio.
Voi cosa ne pensate?

Frugando nell'immondizia

Come ben sanno i diseredati che passano la vita frugando tra la spazzatura (andate nei paesi del terzo mondo per rendervene conto), certe volte si trovano delle cose interessanti.
Dato che tutto il mondo è paese, anche frugando nella spazzatura nostrana (nostra o d'importazione) si trovano cosette interessanti del tipo:
1- La Casic (Tecnocasic) per lo smaltimento dichiara di aver incassato dallo smaltimento del primo lotto di rifiuti arrivati dalla Campania una cifra che sta sui 100.000 (centomila) euro che, potrebbero essere 130.000 nel caso avessero applicato le tariffe massime di smaltimento.
2- Già da parecchio tempo il Governo spende 200.000 (duecentomila) euro al giorno per spedire e far smaltire i rifiuti dalla Campania in Germania.
3- L'ordinanza del Sindaco di Cagliari che vieta il passaggio di rifiuti non prevenienti dalla Sardegna sul territorio di Cagliari, stranamente non viene applicata sui carichi di rifiuti denominati "Fumi d'industria" che arrivano regolarmente da parecchio tempo al porto di Cagliari.
4- Un'analisi di alcuni sms inviati ieri, prologo della notte di disordini, risultano spediti tramite computer con la tecnica della mailing list.
Mi domando quale organizzazione di ultras disponga ed utilizzi sistemi così sofisticati.
Penso sarebbe divertente localizzare i computer da cui sono partiti una buona parte di questi sms; sarebbero più chiare parecchie cose.

Nel frattempo che voi leggete io continuo a frugare tra la spazzatura, se tutto va bene troverò altro e ve lo faccio sapere.
Diversamente mi farò (comunque) una bella doccia per togliermi di dosso questa puzza di immondezza.
Sia essa in sacchi o dentro un vestito.
Fate voi

Non ci sto piu'

No.
Non ci sto più.
Non è possibile che si arrivi alla guerriglia urbana per una questione politica, siamo all'assurdo e forse oltre.
Non esiste mettere a ferro e a fuoco un quartiere per qualche tonnellata di spazzatura, attentare all'incolumità di semplici cittadini o, peggio, a persone che indossano una divisa, sono malpagati e cercano di difenderci come meglio possono, compatibilmente con una struttura legislativa che protegge più i malfattori che le persone perbene.
Non sta da nessuna parte che vengano pestati anche chi sta in mezzo a questa follia col solo scopo di informare la gente.
Ma, anche e sopratutto, non sta in piedi che tutto questo sia nato da una rivalità da stadio.
Quello che è successo a Cagliari ha un solo nome: guerriglia urbana e, permettetemi, la guerriglia urbana non nasce dal nulla o, meno che mai, casualmente.
Dietro tutto questo c'è una ben precisa strategia e ben precisi mandanti e, per carità, non ditemi che si tratti di "vendette maturate allo stadio".
Sicuramente la manovalanza è la stessa, però utilizzata per altri scopi ed altri fini da mandanti che non hanno nulla a che fare con partite di calcio et similia.
Nel momento in cui si armano delinquenti di mezza tacca per creare disordini si esce definitivamente dal contesto della civiltà e non esiste nessuna giustificazione.
La cosa che mi fa piu' schifo (al di là dei fatti accaduti) è l'immenso cinismo dei mandanti: hanno assoldato (si badi bene, anche istigare alla violenza è un assoldamento morale) la bassa manovalanza del miglior teppismo per creare una situazione di pericolo di ordine pubblico ed alla fine, chi pagherà saranno solamente quegli sciagurati che hanno creato tafferugli mentre gli altri, ben più colpevoli, resteranno nell'ombra e continueranno ad incassare lauti stipendi (ed altro) e, magari, ce li ritroveremo da qualche parte a riempirsi la bocca con frasi piene di democrazia.
Ipocrita, ovviamente.

11 gennaio 2008

Coerenza & avvoltoi

Effettivamente a leggere sull'argomento della spazzatura d'importazione c'è da uscirne matti: è stato detto tutto ed il contrario di tutto.
Non ci si capisce nulla e quel poco che si capisce è sommerso da tante prese di posizione che, a mio parere, sono decisamente ondivaghe.
Nel senso che. gli stessi personaggi che oggi dicono una cosa, ieri ne dicevano un'altra. Opposta.
In mezzo a tutto questo marasma di prese di posizione mi sembra che, se vogliamo parlare di inquinamento dovuto ai rifiuti, l'unica cosa di cui dobbiamo tenere conto realmente per la nostra salute sia l'importazione dei rifiuti denominati "Fumi d'industria" che vengono scaricati nei nostri porti e regolarmente destinati agli inceneritori.
I fumi d'industria non sono altro che residui industriali altamente nocivi che comprendono, in pratica, tutti gli scarti industriali a cui (secondo fonti ben documentate) spesso e volentieri vengono aggiunti rifiuti radioattivi provenienti dall'Est europeo. Una bomba biologica con cui noi ci gingilliamo da parecchi anni senza che (quasi) nessuno ne parli e nessuno fornisce spiegazioni plausibili.
Questo, volendo parlare di rifiuti importati in Sardegna, è il vero argomento. Non 1500 tonnellate di spazzatura da smaltire proveniente dalla Campania ed accettata in nome della solidarietà nazionale.
Giusto per chiarire le idee a tutti prima di continuare l'articolo, lo smaltimento dei rifiuti è un bel businness: girano soldi veri e, più è a rischio e più soldi ci sono.
In parole povere più i rifiuti sono pericolosi, più soldi guadagnano sugli inceneritori,
Ora, se la memoria non mi inganna, l'unica voce che si è levata con coerenza contro questo tipo di rifiuti è quella di Gavino Sale, leader di IRS.
Dopodichè il nulla assoluto: silenzio di tomba.
Tutti zitti: Associazioni per la protezione dell'ambiente, Assessori vari, Parlamentari assortiti, Media, tutti zitti, un accenno di tanto in tanto e poi nulla.
Premesso che le mie opinion personali e quelle di Gavino Sale e IRS spesso non coincidono, ritengo che la sua denuncia sia una cosa seria e che, per la proprietà transitiva, sia valida anche la sua presa di posizione sulla spazzatura proveniente dalla Campania. Vista la sua posizione non potrebbe, politicamente, fare altrimenti.
Ma adesso è circondato da personaggi politicamente alquanto dubbi (dal punto di vista di coerenza e serietà), gente che passa sotto silenzio l'arrivo sotto silenzio dei "Fumi di industria", e che poi sbandiera un editto contro la spazzatura extrasarda (come se non si trattasse sempre di rifiuti, i primi magari più pericolosi), personaggi che anni orsono erano pronti ad accogliere i residui radioattivi in Sardegna e via discorrendo.
Proprio una bella congrega, non c'è che dire. Veri approfittatori o, forse, aspiranti sobillatori per ragioni di tornaconto politico (o privato?), Tutta gente che si è stretta attorno a Gavino Sale e la sua IRS quando, sino al giorno prima, ne prendevano le distanze trattandolo quasi da fomentatore.
Come è ovvio, questa vicenda avrà una fine: nel caso positivo, TUTTI questi fintonazionalisti si prenderanno la paternità del successo, in caso di finale negativo, la colpa verrà addossata all'integralismo di IRS ed il suo leader.
D'accordo che in una guerra ci si ritrova con alleati di ogni genere ma, Signor Gavino Sale, se posso darLe un consiglio (anzi due), si liberi di questa zavorra di politici opportunisti saltati sul carro della spazzatura (qualche cassonetto vuoto per depositarceli lo troverà senz'altro); ci farà una migliore figura con la sua coerenza e, visto che siamo in tema, martelli sull'argomento dei fumi di industria: quello è il vero pericolo per la Sardegna.
Per quanto non condivida del tutto le Sue prese di posizione, stimo e apprezzo la Sua coerenza; peccato i compagni di viaggio....
Nota: Ho usato il "lei" in quanto non ho il piacere di conoscerLa personalmente e quindi ritengo, in base alle norme di buona educazione, di dover usare questa forma letterale.

04 gennaio 2008

Che fine ha fatto l'Anfiteatro?

Eccoci nel 2008.
E' quindi doveroso voltarsi indietro a guardare ciò che abbiamo lasciato in sospeso nell'anno precedente.
Tra le tante cose ancora sospese c'è la vicenda dell'Anfiteatro.
Nonostante una sentenza del TAR che dice, in pratica, di smantellare tutte le infrastrutture in legno che lo ricoprono, Comune & RAS, quasi in tacito accordo, stanno facendo finta di niente.
Considerando che questo duo è politico, la cosa non desta molta meraviglia, visto a cosa ci hanno abituato i politici.
Ciò che sconcerta è la sparizione totale delle varie organizzazioni nate per la tutela (?) paesaggistica di Cagliari & dintorni. Nemmeno una parola, non una presa di posizione, nulla.
Ho contattato qualche responsabile di queste associazioni ed ho ottenuto un bel nulla: tutti armati di frasi sfuggenti, di vediamo, ma forse, stiamo valutando, eccetera.
Insomma di uno sfuggevole totale.
Evidentemente hanno altro a cui pensare...
Ritornando al fatto che, nonostante la sentenza del TAR di cui parlavo sopra, nulla si muove, posso azzardare l'ipotesi che, nel momento in cui verrà smantellato il sepolcro in legno che avvolge l'Anfiteatro Romano, i cittadini di Cagliari (e gli altri) si ritroveranno davanti ad un reperto archeologico pieno di buchi più di un emmenthal e si domanderanno: la colpa di chi è?
Nel frattempo, siccome nessuno si è ancora messo d'accordo sulle regole di come scaricare il barile, tutti prendono tempo.
Poi, a tempo debito sapremo di chi è la responsabilità dei buchi sulle pietre.
Di nessuno, come al solito.